Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22141 del 22/04/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22141 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ROCCHI GIACOMO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BESHAJ DORIAN N. IL 31/10/1981
avverso l’ordinanza n. 3765/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
FIRENZE, del 06/11/2014
sentita la r lazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMI R2CCHI;
lette/te le conclusioni del PG Dott. )1.1032..
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Uditi difens Avv.;

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Data Udienza: 22/04/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Firenze
rigettava il reclamo proposto nell’interesse di Beshaj Dorian avverso quella del
Magistrato di Sorveglianza che aveva negato il beneficio della liberazione
anticipata per il periodo 25/6/2011 – 25/6/2013, trascorso in parte in detenzione
e in altra parte presso il domicilio.
Il diniego era stato motivato sulla base dell’esito di una perquisizione

possesso di cinque grammi di sostanza stupefacente, nonché dell’emissione in
data 7/3/2014 di ordinanza cautelare in carcere per il delitto di associazione per
delinquere finalizzato al commercio di sostanza stupefacente e spaccio.
Il Tribunale osservava che la condotta contestata con l’ordinanza cautelare
aveva ad oggetto un’associazione per delinquere la cui condotta era ancora in
atto, sebbene iniziata nel 2010, cosicché – in mancanza di elementi di segno
contrario – sussisteva una presunzione di interruzione della condotta criminosa
solo a far data dall’esecuzione della misura cautelare; inoltre, il possesso dello
stupefacente verificato il 18/2/2013 dimostrava la frequentazione dell’ambiente
degli spacciatori e dei tossicodipendenti da parte del reclamante (allora agli
arresti domiciliari), condotta incompatibile con la possibilità di formulare un
giudizio positivo in ordine alla partecipazione all’opera di rieducazione da parte
del condannato.
In definitiva, la condotta associativa si era protratta anche nel periodo per il
quale era stato chiesto il beneficio della liberazione anticipata.

2. Ricorre per cassazione il difensore di Beshaj Dorian, deducendo violazione
di legge e vizio di motivazione.
La misura cautelare emessa nei confronti del ricorrente il 7/3/2014 si
riferiva a condotte precedenti all’epoca per la quale era stato chiesto il beneficio
della liberazione anticipata, tranne un unico episodio, peraltro contestato per
errore.
Il Tribunale, invece, aveva ritenuto che, alla luce della contestazione
“aperta”, il delitto associativo fosse contestato in permanenza: ma si trattava di
presunzione contraria alla legge, rispetto alla quale il Tribunale non aveva
effettuato alcun accertamento, nonostante il materiale prodotto dal reclamante.
In realtà, l’ipotizzata relazione associativa non poteva non essere cessata alla
data del 26/6/2011.
In un secondo motivo il ricorrente deduce vizio di motivazione con
riferimento al giudizio di gravità dell’episodio del 18/2/2013: tenuto conto della
2

operata il 18/2/2013, nel corso della quale il richiedente era stato trovato in

modestissima quantità di cannabis sequestrata, non era affatto provato che essa
provenisse da spacciatori, ben potendo essere stato ceduto da persone
socialmente inserite e non tossicodipendenti.
Il ricorrente conclude per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale, nella requisitoria scritta, conclude per la
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

1. Il ricorso è fondato.

Il Tribunale di Sorveglianza applica espressamente la presunzione di
permanenza del rapporto associativo ex art. 74 d.P.R. 309 del 1990 fino alla
data di emissione dell’ordinanza applicativa della misura cautelare, così
ritenendo che il ricorrente sia rimasto associato fino a quella data.
Si tratta di valutazione astratta e che, per di più, non tiene conto di due
fattori.

In primo luogo, il delitto di partecipazione ad un’associazione finalizzata al
traffico di sostanze stupefacenti non può essere, a questi fini, parificato a quello
di partecipazione ad associazione mafiosa, per il quale l’arresto o l’esercizio
dell’azione penale nei confronti di un affiliato non costituisce causa automatica di
cessazione del vincolo associativo, dovendosi accertare caso per caso se le
vicende processuali dell’imputato abbiano determinato la risoluzione del legame
associativo (Sez. 2, n. 8027 del 13/11/2013 – dep. 20/02/2014, P.G. e Panzega,
Rv. 258789), linea interpretativa giustificata dalla natura particolare del vincolo
che lega il soggetto ad un’associazione mafiosa, tendenzialmente per tutta la
vita.
Al contrario, questa Corte ha più volte affermato, quanto alla partecipazione
all’associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, che
l’arresto dell’associato, elidendo la possibilità dello stesso di continuare la
comune attività criminale, determina l’interruzione del vincolo associativo, salvo
che ricorrano elementi positivi idonei ad escludere tale dissociazione (Sez. 1, n.
48643 del 10/06/2015 – dep. 09/12/2015, Arnone e altri, Rv. 265386): in effetti,
in difetto di manifestazioni positive di ausilio al sodalizio, la perdita della libertà
personale rappresenta un elemento fattuale di primaria rilevanza, idoneo a far
ritenere recisi, in assenza di elementi contrari, i legami materiali tra gli associati
(Sez. 1, n. 48398 del 06/10/2011 – dep. 28/12/2011, P.G. in proc. Di Cannavò,

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CONSIDERATO IN DIRITTO

Rv. 251584).

Il secondo fattore di illogicità dell’argomentazione dell’ordinanza impugnata
sta nell’affermazione – coerente con quanto appena osservato – che “solo
l’adozione del provvedimento coercitivo che limita la libertà personale
dell’indagato determina una presunzione di interruzione di condotta criminosa”:
ma, appunto, Beshaj fu arrestato il 26/6/2011 e rimase in custodia cautelare fino
al 2013; il Tribunale non tiene conto che l’interruzione del vincolo associativo

espressamente per il reato associativo, ma consegue all’evento materiale della
detenzione del soggetto – per qualsiasi ragione – con conseguente impossibilità
– salvo prova contraria – a contribuire alla vita dell’associazione.

Se, quindi, il dato della partecipazione all’associazione fino al 2014
affermata dal provvedimento impugnato deve essere rimeditato alla luce dei
principi fin qui enunciati e tenendo conto in concreto della documentazione
concernente il procedimento per il quale la misura cautelare è stata emessa,
appare inevitabile una ulteriore riflessione in ordine alla rilevanza dell’episodio di
sequestro di cinque grammi di droga cd. leggera nel corso della perquisizione del
18/2/2013: episodio che può assumere diversa portata nel caso in cui Beshaj
non venisse più ritenuto associato in quel periodo e che potrebbe, quindi,
assumere rilievo limitatamente al semestre all’interno del quale si situa.

L’ordinanza impugnata, in definitiva, deve essere annullata con rinvio al
Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di
Sorveglianza di Firenze.

Così deciso il 22 aprile 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

non è determinato dall’applicazione della misura cautelare emessa

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