Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22140 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22140 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GUAGLIARDO KRISTIAN MICHELE nato il 25/06/1991 a CALTANISSETTA
avverso la sentenza del 10/11/2016 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 17/01/2018
OSSERVA
1. L’imputato GUAGLIARDO Kristian Michele propone ricorso contro la sentenza
in epigrafe, con la quale è stata confermata la sua condanna il reato di furto aggravato.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
proposto per motivi manifestamente infondati, quanto al bilanciamento degli elementi
quale il giduice ha specificamente richiamato la chiara propensione al crimine
dell’imputato, alla luce delle numerose condanne relative a reati contro il patrimonio e
ribadendosi che, in ogni caso, è sufficiente, ai fini dell’assolvimento dell’nere
motivazionale da parte del giudice, la sola enunciazione della eseguita valutazione delle
circostanze concorrenti [cfr. sez. 7 n. 11571 del 19/02/2016, Rv. 266148; sez. 2 n.
3610 del 15/01/2014, Rv. 260415; sez. 1 n. 2668 del 09/12/2010 Ud. (dep.
26/01/2011), Rv. 249549].
3.
Segue, a norma dell’articolo 616
.p., la condanna de t ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e ci4o anche a quello della somma di euro
2000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorsiD e condanna i 1 ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018
circostanziali non essendo ravvisabile il lamentato difetto della motivazione, con la