Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22138 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22138 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RINALDI NICOLA UMBERTO nato il 01/02/1991 a BOLOGNA

avverso la sentenza del 18/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;,-2

Data Udienza: 17/01/2018

Rinaldi Nicola Umberto ha proposto ricorso per cassazione avverso la
sentenza della Corte di Appello di Bologna indicata in epigrafe, con la quale è
stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Bologna in
relazione al reato di cui agli artt.110, 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in
Bologna il 19 settembre 2011.
L’esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al
motivo di appello concernente la richiesta di assoluzione, posto che la Corte
territoriale ha omesso di esaminare criticamente la deposizione del teste CC
Perozzi e di prendere in esame le argomentazioni difensive per cui la pessima
qualità delle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza non garantisse la
possibilità di riconoscere con certezza l’imputato; con un secondo motivo deduce
violazione di legge e vizio di motivazione in merito alle istanze di esclusione delle
circostanze aggravanti e di concessione delle attenuanti generiche, negate sulla
base dei precedenti penali nonostante tale elemento fosse stato già valutato per
la determinazione della pena al di sopra del minimo edittale e senza esaminare
gli elementi positivi addotti dalla difesa.
Il ricorso è inammissibile.
E’ ripetutamente affermato nella giurisprudenza della Corte di Cassazione il
principio secondo il quale nella motivazione della sentenza il giudice del gravame
di merito non è tenuto a compiere un’esplicita analisi di tutte le deduzioni delle
parti né a fornire espressa spiegazione in merito al valore probatorio di tutte le
emergenze istruttorie, essendo necessario e sufficiente che spieghi, in modo
logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dalle quali si dovranno
ritenere implicitamente disattese le opposte deduzioni difensive ancorchè non
apertamente confutate. In altre parole, non rappresenta vizio censurabile
l’omesso esame critico di ogni questione sottoposta all’attenzione del giudice di
merito qualora dal complessivo contesto argomentativo sia desumibile che
alcune questioni siano state implicitamente rigettate o ritenute non decisive,
essendo a tal fine sufficiente che la pronuncia enunci con adeguatezza e logicità
gli argomenti che si sono ritenuti determinanti per la formazione del
convincimento del giudice (Sez.1, n.46566 del 21/02/2017, M, Rv. 27122701;
Sez.2, n.9242 del 8/02/2013, Reggio, Rv.25498801; Sez.6, n.49970 del
19/10/2012, Muià, Rv.25410701; Sez.4, n.34747 del 17/05/2012, Parisi,
Rv.25351201; Sez.4, n.45126 del 6/11/2008, Ghisellini, Rv.24190701).
Elemento ritenuto dirimente nel caso concreto è la circostanza che il testimone,
nell’analizzare i fotogrammi delle videoriprese, ha riconosciuto l’imputato come
persona a lui già nota (in quanto sottoposto all’epoca alla misura dell’obbligo di
presentazione alla P.G.).
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, anche per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il
caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del
04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene
congrua», Sez.4, n.23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez.6, n.9120
del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio della
disposizione di cui all’art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di
esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo,
invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti
ostativi alla concessione delle attenuanti, consistenti nel caso in esame, oltre che
nei precedenti penali anche specifici, nell’avere l’imputato commesso il fatto
mentre era sottoposto a misura cautelare e nel non aver mostrato alcuna
resipiscenza (Sez.2, n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). L’assunto
2

Motivi della decisione

secondo il quale la sussunzione del fatto nell’ipotesi aggravata sarebbe sorretto
da formule di stile risulta genericamente formulato, oltre che contraddetto dal
tenore della decisione e dalla conformità della fattispecie concreta alle ipotesi
esaminate nella giurisprudenza di legittimità richiamata.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018

I

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