Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22138 del 03/02/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22138 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ADAMO BERNARDINO N. IL 15/04/1966
avverso l’ordinanza n. 2832/2014 TRIB. SORVEGLIANZA di
MILANO, del 03/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO
MINCHELLA;
lette/smatite-le conclusioni del PG Dott.
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-~Itifgrbsr-A-r<-- L Data Udienza: 03/02/2016 RILEVATO IN FATTO Con provvedimento in data 27.02.2014 il Magistrato di Sorveglianza di Milano rigettava l'istanza di permesso premio avanzata da Bernardino Adamo, detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo. Avverso detto provvedimento il detenuto proponeva reclamo. Con ordinanza in data 03.02.2015 il Tribunale di Sorveglianza di Milano rigettava il suddetto reclamo: si rilevava che il condannato annoverava numerosi precedenti penali Questura di Crotone aveva riferito che egli, prima dell'attuale detenzione, era solito frequentare persone controindicate o vicine alla cosca "Giglio" di Strongoli. Si evidenziava che il rigetto dell'originaria istanza era stato deciso dal Magistrato di Sorveglianza in quanto la relazione di sintesi, risalente al febbraio 2013, prevedeva quale ipotesi trattamentale la prosecuzione del trattamento intramurario. Il reclamo si era basato appunto sulla risalenza della menzionata relazione di sintesi. Il Tribunale di Sorveglianza menzionato dava atto che, nonostante i solleciti, non era mai pervenuta una nota di aggiornamento della relazione di sintesi: pertanto il Collegio aveva deciso di confermare il provvedimento di rigetto, basandosi ancora sulla relazione di sintesi del febbraio 2013; si dava atto, altresì, del comportamento dell'interessato, definito come sempre regolare e partecipativo, ma si sottolineava che in atti difettava ancora una compiuta revisione critica della devianza passata e che, in alcuni colloqui con il Gruppo di Trattamento, il condannato era parso superficiale e caratterizzato da scarsa propensione ad una attenta riflessione sulle scelte delinquenziali. Nel rigettare il reclamo, si sollecitava ancora l'Istituto di Pena ad aggiornare la relazione di sintesi. Avverso detta ordinanza propone ricorso l'interessato a mezzo del Difensore, deducendo ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. l'erronea applicazione di legge e l'illogicità della motivazione. Si sostiene che le decisioni basate su di una relazione di sintesi non aggiornata appaiono come lesive dei diritti del condannato, poiché esse offrono una immagine del medesimo ormai risalente nel tempo: egli, infatti, aveva partecipato a diversi corsi formativi inframurari ed aveva mantenuto condotta regolare, senza mai incorrere in infrazioni disciplinari, mantenendo una contegno adeguato al contesto tanto da venire "declassificato" e da fruire di un permesso di necessità rispettando tutte le prescrizioni. Si lamentava l'eccessivo peso dato dal Tribunale di Sorveglianza ad una relazione datata e ad una impressione ricavata da alcuni colloqui, senza adeguata valutazione degli oltre dieci anni di pena espiata; si richiedeva altresì la necessità di una relazione aggiornata e di una valutazione dei molti aspetti positivi che anche quel resoconto risalente menzionava. 1 per favoreggiamento, omicidio ed altro, commessi tra l'anno 1985 e l'anno 1991. La Il P.G. chiede l'annullamento dell'ordinanza poiché il Tribunale di Sorveglianza ha richiesto un aggiornamento della sintesi, ma non l'ha poi atteso, non considerando che la lacuna istruttoria non poteva giustificare un provvedimento negativo. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Il ricorrente, in definitiva, si duole della circostanza per cui il Tribunale di Sorveglianza di decisione reiettiva dell'istanza di concessione di un permesso premio, aveva correttamente richiesto un aggiornamento della relazione di sintesi, così manifestando un convincimento circa l'oggettiva risalenza di quella presente in atti: tuttavia, in seguito, preso atto della mancata risposta a detta richiesta da parte del Gruppo di Osservazione e Trattamento, e quindi della mancanza in atti della relazione di sintesi aggiornata, il Giudice aveva deciso comunque di adottare la sua decisione, fondando una pronunzia di rigetto del reclamo ancora sulla base degli esiti dell'osservazione scientifica risalente a diverso tempo prima, pur dopo aver fatto richiesta espressa di un aggiornamento della medesima. Le ragioni di doglianza del ricorrente appaiono fondate. Il permesso premio previsto dall'art. 30 ter O.P. ha una specifica funzione pedagogicopropulsiva, essendo il medesimo parte integrante del trattamento e rivestendo addirittura un ruolo di strumento cruciale, tale da consentire la progressione nella premialità (e, per converso, anche la regressione), in modo funzionale all'ulteriore avanzamento: questa impostazione (accolta dalla Corte Costituzionale con la sentenza n° 504/1995) rafforza quindi risolutamente il collegamento del permesso premio con il tema della libertà personale e di conseguenza con la caratterizzazione in senso pienamente giurisdizionale delle relative decisioni. Fatta questa doverosa premessa, va detto che la lettura complessiva dell'art. 30 ter O.P. rende evidente il carattere plurifunzionale del permesso premio: è infatti innegabile la funzione premiale e ciò non tanto per il nome che contraddistingue il beneficio, quanto per la stretta subordinazione di quest'ultimo all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza nel beneficiario di pericolosità sociale. E tuttavia, il permesso può (e deve) essere concesso soltanto in relazione ad una particolare finalizzazione immediata, consistente nel consentire di coltivare interessi affettivi, culturali e di lavoro: ciò conferisce a questo permesso una caratterizzazione ulteriore, non comune ad altre previsioni puramente premiali. In definitiva, allora, va ribadito che la fruizione di un permesso premio rientra nelle previsioni del programma di trattamento, tanto che l'osservazione del detenuto si applica anche ai periodi nei quali egli fruisce di detto beneficio: il soggetto deve dare prova di partecipazione all'opera di rieducazione anche nei periodi trascorsi fuori delle strutture 2 Milano, nell'ambito di un procedimento che esaminava il suo reclamo avverso una carcerarie, tanto che il detenuto, anche in queste ipotesi, non perde il suo status ed è tenuto ad uniformarsi a criteri di condotta la cui violazione può essere punita sul piano disciplinare; del resto, la riprova è nel fatto che l'art. 30 ter O.P. qualifica il permesso premio come parte integrante del trattamento e calcola il periodo di tempo del permesso premio come pena espiata (Sez. I, 11.05.1990 n. 1055). Al contempo, il criterio di gradualità nella concessione di benefici penitenziari, pur non costituendo una regola assoluta e codificata, risponde ad un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative e di prevenzione cui è ispirato il principio stesso del trattamento non irrilevante capacità a delinquere (Sez. I, 26.03.1999 n. 5689). Da questi principi generali si deduce l'estrema rilevanza che assume, nell'ambito del relativo procedimento valutativo, la relazione di sintesi redatta ad opera del Gruppo di Osservazione e Trattamento sulla base dei risultati dell'attività di osservazione scientifica della personalità del detenuto: la composizione del predetto gruppo, la vicinanza differente in conseguenza dei differenti ruoli dei componenti - al detenuto medesimo nelle sua attività quotidiane, l'esito dei colloqui con lo stesso, la visione della sua quotidianità nella restrizione, la valutazione della sua condotta e del rispetto tanto delle figure istituzionali quanto delle regole di civile convivenza comunitaria rappresentano elementi indefettibili ai fini di un giudizio - formulato grazie a specifiche competenze di natura scientifica e professionale - circa la revisione critica che il condannato compie del suo passato deviante e circa la capacità del medesimo di mettere in discussione le scelte antisociali e la sua adesione a modelli errati di comportamento o a valori di subcultura che stridono con le regole sociali comunemente accettate. Per queste ragioni, appare del tutto corretto che il Tribunale di Sorveglianza abbia richiesto, nell'udienza del dì 08.07.2014, un aggiornamento della relazione di sintesi che riguardava il ricorrente, atteso che quella presente in atti risaliva a diverso tempo prima: infatti, ai fini della concessione o meno di un permesso premio, ai sensi dell'art. 30 ter 0.P., prevedendosi in tale norma, oltre al requisito della regolare condotta, anche quello dell'assenza della pericolosità sociale, è del tutto legittimo che quest'ultimo venga valutato con particolare attenzione nel caso di soggetti condannati per reati di allarmante gravità e con fine pena lontana nel tempo, attribuendosi rilevanza, in senso negativo, anche alla mancanza di elementi indicativi di una rivisitazione critica, da parte del condannato, del suo pregresso comportamento deviante (Sez. 1, n° 9796 del 23/11/2007, Rv. 239173). Ovviamente, è la stessa struttura della relazione di sintesi che rende necessaria una redazione della medesima a distanza di qualche tempo dalla precedente, nel senso che non si tratta di un documento che possa essere redatto a cadenze temporali strette o strettissime, altrimenti non si avrebbe modo di apprezzare l'evoluzione della personalità nel condannato in relazione al tempo trascorso, al suo adattamento alle regole di risocializzazione, al suo espletamento di attività interne. 3 penitenziario; e ciò vale in particolare quando i reati commessi siano sintomatici di una Nel caso di specie, il ricorrente aveva invocato l'acquisizione di documentazione comprovante la regolare partecipazione all'opera di rieducazione: ma, una volta che il Giudice - come nel caso di specie - aveva ritenuto necessario acquisire un aggiornamento della stessa, al fine di verificare se, dopo il trascorrere di un adeguato lasso di tempo, il programma trattamentale avesse ricompreso la possibilità della fruizione di benefici esterni o se comunque il condannato apparisse maturo per l'ulteriore prosecuzione anche all'esterno dell'Istituto, avrebbe dovuto realmente portare a termine una verifica sull'adesione al percorso rieducativo e non decidere sulla base di dati riconosciuti come Una tale lacuna istruttoria non poteva essere posta a giustificazione di un provvedimento negativo: la decisione doveva, invece, essere assunta all'esito di questo adempimento, già ritenuto necessario ma poi non evaso. Ne consegue che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo esame. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Milano. Così deciso in Roma, il 03 febbraio 2016. risalenti nel momento stesso della richiesta dell'aggiornamento della relazione di sintesi.

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