Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22137 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22137 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOPEDOTA SANTE nato il 20/01/1982 a ALTAMURA

avverso la sentenza del 16/05/2016 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA
1. L’imputato LOPEDOTA Sante propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la
quale è stata confermata la sentenza di condanna del predetto per il reato di tentato furto
aggravato in concorso.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, con i quali il ricorrente, lungi dallo sviluppare
una critica effettiva al ragionamento svolto dai giudici di merito, peraltro congruo, logico e non

formulando doglianze con cui ha contestato il significato di alcuni elementi probatori, così
sottoponendo a questo giudice, in maniera inammissibile, atti processuali per verificare
l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed
ottenerne una diversa valutazione, ciò che costituisce censura non riconducibile alle tipologie di
vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr. Sez. 7 n. 12406 del
19/02/2015, Rv. 262948). Il giudice di legittimità, infatti, non può conoscere del contenuto
degli atti processuali per verificarne l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio, perché ciò,
dopo due gradi di merito, è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non
possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente
nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo
direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro
pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e
conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (cfr. in motivazione Sez. 7, n.
12406 del 2015 citata).
Parimenti, quanto al trattamento sanzionatorio, le critiche mosse in ricorso non si
confrontano con le ragioni per le quali si è ritenuto l’imputato non meritevole del
riconoscimento delle attenuanti generiche, rinviando alla non modesta gravità del fatto, alla
mancata restituzione della refurtiva, al comportamento processuale, valutata la congruità della
pena anche in relazione ai precedenti specifici dell’imputato, nei cui confronti sono state pure
applicate misure di prevenzione.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

contraddittorio, ha invece prospettato una lettura alternativa degli elementi fattuali,

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