Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22136 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22136 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
RISPOLI SALVATORE nato il 09/11/1986 a NAPOLI
RISPOLI MASSIMO nato il 21/12/1977 a NAPOLI
FOLLIERO CIRO nato il 26/01/1981 a NAPOLI
avverso la sentenza del 15/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 17/01/2018
OSSERVA
1.
Gli imputati RISPOLI Salvatore, RISPOLI Massimo e FOLLIERO Ciro
propongono ricorsi contro la sentenza in epigrafe, con la quale è stata ridterminata la
pena agli stessi inflitta per i reati di cui in rubrica.
2. I ricorsi sono inammissibili ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché
quanto al bilanciamento degli elementi circostanziali non essendo ravvisabile il difetto di
motivazione nella sentenza che ometta di indicare i motivi per i quali sia confermato il
giudizio di equivalenza formulato dal giudice di primo grado, essendo sufficiente la sola
enunciazione della eseguita valutazione delle circostanze concorrenti [cfr. sez. 7 n.
11571 del 19/02/2016, Rv. 266148; sez. 2 n. 3610 del 15/01/2014, Rv. 260415; sez. 1
n. 2668 del 09/12/2010 Ud. (dep. 26/01/2011), Rv. 249549]. Nel caso di specie,
peraltro, al Corte territoriale ha ampiamente motivato in ordine alla valutazione
condotta, facedno rinvio alla complessiva gravità della condotta, alla ragguardevole
entità della refurtiva, alle articolate modalità della consumazione del reato e alla
spiccata intensità del dolo.
3.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al
pagamento delle spese del procedimento e ciascuno anche a quello della somma di euro
2000,00 in favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr.
C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno anche al versamento della somma di duemila euro alla cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018
proposti per motivi assolutamente generici e, in ogni caso, manifestamente infondati,