Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22135 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22135 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SUFFER MARIA TERESA nato il 15/10/1959 a MEDICINA

avverso la sentenza del 08/03/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA
1. L’imputata SUFFER Maria Teresa propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con
la quale è stata confermata la sentenza di condanna della predetta per il reato di furto
aggravato.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi generici, con i quali la ricorrente non ha sviluppato alcuna effettiva critica al
ragionamento svolto dai giudici di merito [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto

254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui
motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione] e non ha
neppure operato un effettivo confronto con i motivi che hanno sorretto la valutazione degli
elementi circostanziali (diniego delle attenuanti generiche e riconoscimento dell’aggravante di
cui all’art. 625 n. 4 cod. pen.) e della dosimetria della pena, avendo la Corte espressamente
motivato in ordine ad entrambi i profili.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv.

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