Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22134 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22134 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANDITA ROBERTO nato il 27/05/1970 a SAN PIETRO VERNOTICO
avverso la sentenza del 14/11/2016 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;
Data Udienza: 17/01/2018
N. 53
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è
manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure
non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione
e la valutazione del fatto, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza
immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza,
espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
1.2. Giova, infine, rammentare che la valutazione dei vari elementi
rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del
giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui
all’art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo
quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve
senz’altro escludersi (sez. 2, n.45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del
23/10/2015).
3. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 2.000,00
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al versamento della somma di duemila euro
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2018
del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione,