Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22134 del 15/01/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22134 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: CASA FILIPPO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
TRIB. TARANTO nei confronti di:
TRIB. ROMA
con l’ordinanza n. 227/2015 TRIBUNALE di TARANTO, del
21/05/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FILIPPO CASA;
latte/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Data Udienza: 15/01/2016

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RITENUTO IN FATTO

1. Il Responsabile dell’Ufficio Iscrizioni di Taranto presentava istanza volta ad ottenere la
correzione della data di nascita di KARAN Karan, in quanto non indicata nella sentenza di
condanna emessa nell’ambito del procedimento n. 20307/2011 R.G. Dib., allo scopo di
procedere all’inserimento dei dati anagrafici nel casellario giudiziale.
2. Con provvedimento reso in data 27.3.2015, il Tribunale di Taranto in composizione

Tribunale di Roma per quanto di competenza ai sensi e per gli effetti dell’art. 40 (L) D.P.R. n.
313/2002.
3. Con successivo provvedimento emesso in data 24.4.2015, il Tribunale di Roma in
composizione monocratica, ritenuto trattarsi di questione non concernente le iscrizioni nel
casellario giudiziale, ma di correzione di errore materiale, disponeva la restituzione degli atti al
Tribunale di Taranto per competenza.
4.

Con ordinanza del 21.5.2015, quest’ultimo Tribunale sollevava conflitto di

competenza trasmettendo gli atti a questa Corte.
Osservava il Giudicante, alla stregua di quanto contenuto nella sentenza e nel fascicolo
processuale d’interesse, che l’accertamento dell’età biologica di KARAN Karan – condannato
proprio per aver dichiarato il falso sui propri dati anagrafici al fine di risultare minorenne – era
avvenuto legittimamente con la radiografia del distretto mano-polso (ed esame auxologico)
effettuata presso l’ospedale SS. Annunziata in data 7.1.2010, che aveva fatto derivare l’età
scheletrica maggiore dei 18 anni dal grado di ossificazione della mano e del polso.
Da tanto discendeva, ed a prescindere dalla indicazione tipologica di atto contenuta
nell’istanza avanzata dall’Ufficio iscrizioni, che non si trattava di sopperire, attraverso la
procedura di correzione di errore materiale, a una semplice omissione di trascrizione della data
di nascita dell’imputato – avendo l’esame radiologico consentito di addivenire soltanto alla
certezza del raggiungimento della maggiore età – ma, piuttosto, di risolvere una delle questioni
concernenti le iscrizioni nel casellario giudiziale, secondo la disciplina prevista e disciplinata
autonomamente dall’art. 40 (L), comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, e appartenenti
alla competenza funzionale, per le persone nate all’estero, del Tribunale di Roma.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano la cognizione
del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale,
prevista dall’art. 28 c.p.p., la cui risoluzione è demandata a questa Corte dalle norme
successive.
2

monocratica, in funzione di giudice dell’esecuzione, disponeva la trasmissione degli atti al

1.1. Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto mediante la dichiarazione di
competenza del Tribunale di Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione.
2. Occorre premettere, ai fini di una migliore comprensione dell’oggetto del conflitto,
che l’art. 40 D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, Testo Unico delle disposizioni in materia di
casellario giudiziale, dispone che sulle questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del
casellario giudiziale e dei carichi pendenti decide, in composizione monocratica e con le forme
stabilite dall’art. 666 c.p.p., il Tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio locale nel cui ambito

Trattasi di competenza funzionale stabilita da una norma che ha inteso istituire il
“giudice del casellario”, che ha il potere di vigilanza sul sistema delle iscrizioni, implicante
quello di ordinare la cancellazione delle iscrizioni illegittime (Sez. 1, n. 8317 del 16/12/2009 dep. 3/3/2010, Pendíni, Rv. 246240).
Non si tratta, quindi, di una delle materie attribuite al giudice dell’esecuzione, come si
evince dal richiamo all’art. 666 c.p.p., effettuato solo in relazione alle forme del procedimento,
senza richiamo integrale alla normativa relativa al giudice dell’esecuzione.
Le “questioni concernenti le iscrizioni e i certificati del casellario giudiziale” (in esse
dovendosi ritenere comprese anche quelle concernenti la cancellazione delle iscrizioni, Sez. 1,
n. 8317 del 16/12/2009 cit.) sono quelle previamente individuate dalle norme sui
“provvedimenti iscrivibili” (per il casellario giudiziale; l’art. 3 D.P.R. n. 313 del 2002) e sulla
“eliminazione delle iscrizioni” (per il casellario giudiziale: il D.P.R. n. 313 del 2002, art. 5),
norme sulla cui applicazione il “giudice del casellario” è chiamato a sovrintendere. Il D.P.R. n.
313 del 2002, art. 5, comma 2, lett. a), prevede, non a caso, l’eliminazione delle iscrizioni
relative ai provvedimenti giudiziari revocati a seguito di revisione, o a norma dell’art. 673
c.p.p., con ciò chiaramente indicando che l’eliminazione dell’ iscrizione oggetto del ricorso non
potrà che conseguire ad un provvedimento del giudice della revisione o del giudice
dell’esecuzione (Sez. 1, n. 17543 del 20/4/2012, Confl. comp. in proc. Radi El Mostapha, Rv.
252653).
3. Per altro verso, questa Corte ha avuto modo di affermare che, qualora della persona
condannata con sentenza irrevocabile si lamenti l’erronea indicazione delle generalità, è
configurabile un incidente di esecuzione riconducibile alla previsione dell’art. 668 c.p.p. e
concernente, appunto, l’errore di nome e di data di nascita del condannato, al quale deve
ovviare il giudice dell’esecuzione nelle forme previste dall’art. 130 c.p.p., purché ricorra la
condizione che la persona contro cui si doveva procedere sia stata citata come imputato,
ancorché sotto altro nome, per il giudizio (Sez. 1, n. 48349 del 15/11/2012, Ambrosoni, Rv.
254079; Sez. 1, n. 13564 del 22/1/2009, Ristic, Rv. 243436; Sez. 1, n. 4943 del 10/7/2000,
Confl. comp. in proc. Monzer, Rv. 217088).

3

territoriale è nata la persona cui è riferita l’iscrizione o il certificato.

Ai sensi, infatti, dell’art. 130 c.p.p., alla correzione dei provvedimenti giudiziali inficiati
da errori od omissioni la cui eliminazione non comporta una modifica essenziale dell’atto,
provvede il giudice che ha adottato il provvedimento (salva l’ipotesi di intervenuta
impugnativa) mentre, ai sensi dell’art. 668 c.p.p., in ipotesi di persona condannata per errore
di nome, il giudice provvede alla correzione nelle forme previste dall’art. 130 c.p.p., purché la
persona contro cui si doveva procedere sia stata citata come imputata.
4. Nel caso di specie, risulta dalla intestazione della sentenza di condanna emessa in

monocratica (irrevocabile il 12.2.2015), che l’imputato era stato generalizzato come “KARAN
Karan, nato nello Sri Lanka in epoca imprecisata (maggiorenne)”.
Si tratta, all’evidenza, di generalità incomplete della persona effettivamente citata come
imputata.
Sul punto, soccorre il testo dell’art. 546 c.p.p., che, fra i requisiti della sentenza,
comprende, alla lettera b), dopo “le generalità dell’imputato” e in alternativa con esse (vedi la
disgiuntiva “o”), “le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo”.
Orbene, non vi ha dubbio che tra le suddette “altre indicazioni” capaci di identificare
l’imputato, debba essere annoverato il Codice Univoco Identificativo (C.U.I.), che, nel caso in
esame, avrebbe dovuto essere inserito nel frontespizio della sentenza di condanna del KARAN,
in quanto dato preesistente e conosciuto o conoscibile dal Giudice di merito.
Si verte, allora, in una fattispecie di omissione delle indicazioni atte a identificare
l’imputato che non comporta nullità del provvedimento e la cui eliminazione, ai sensi dell’art.
130 c.p.p., compete al Giudice emittente il provvedimento stesso, in funzione di giudice
dell’esecuzione, non essendovi materia riconducibile alle “questioni concernenti le iscrizioni e i
certificati del casellario giudiziale”, che sono dalla norma tassativamente indicate.
Il conflitto va, in conclusione, risolto dichiarando la competenza del Tribunale di
Taranto, in funzione di giudice dell’esecuzione, e annullando, per l’effetto, senza rinvio
l’ordinanza emessa dal suddetto Tribunale in data 27.3.2015.

P.Q.M.

Dichiara la competenza del Tribunale di Taranto e, per l’effetto, annulla senza rinvio
l’ordinanza del Tribunale di Taranto 27.3.2015 e dispone la trasmissione degli atti al suddetto
Tribunale.
Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente

data 16.1.2015 nei confronti di KARAN Karan dal Tribunale di Taranto in composizione

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