Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22132 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22132 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KHARITONOVA VALERIYA nato il 01/12/1988

avverso la sentenza del 10/02/2017 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA
1. L’imputata KHARITONOVA Valeriya propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la sentenza di condanna della predetta per il reato di tentato
furto aggravato.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi non consentiti in sede di legittimità, siccome non devoluti al giudice d’appello, oltre che
del tutto generici e manifestamente infondati, con i quali la ricorrente non ha sviluppato alcuna

dell’atto d’impugnazione, in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep.
21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli,
Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per
cassazione] e ha opposto una riqualificazione giuridica smentita

ictu ()culi dagli elementi

fattuali riportati in sentenza (merce esposta in un supermercato).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

effettiva critica al ragionamento svolto dai giudici di merito [cfr., sul contenuto essenziale

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