Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22131 del 11/12/2015


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22131 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: ESPOSITO ALDO

Data Udienza: 11/12/2015

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

NUZZO GIANLUCA, n. il 06/07/1976;

avverso l’ordinanza n. 470/2015 emessa dal Trib. Libertà di Lecce in data 05/06/2015;
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del P.G., in persona del dr. Pasquale Fimiani, che chiedeva dichiararsi
l’inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv. Luigi Esposito, che chiedeva l’accoglimento del ricorso;
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RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 05/06/2015 il Tribunale del riesame di Lecce decideva in ordine al ricorso proposto ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen. nell’interesse di Nuzzo Gianluca avverso
l’ordinanza custodiale emessa dal G.I.P. del Tribunale di Lecce in data 04/05/2015, disponendone l’annullamento limitatamente al reato di cui al capo c2) (detenzione armi) e confermandola in relazione ai capi a) ed e2) (artt. 416 bis cod pen. e danneggiamento aggravato).

fioso, capeggiata da D’Oronzo Orlando e da De Vitis Nicola, già acclarata da altri provvedimenti
cautelari, che avevano superato il vaglio della S.C.; chiariva che le pregresse ordinanze nei
confronti dei predetti capi erano in attesa di vaglio della Corte di cassazione, mentre quelle a
carico dei sodali Lattarulo Francesco e Diodato Gaetano erano divenute definitive.
Il provvedimento impugnato segnalava alcuni episodi indicativi della perdurante operatività
del clan, la capacità intimidatoria del capo e della persistenza dei contatti tra gli affiliati (v. le
conversazioni intercettate tra Ricciardi Gaetano e Morrone Cosimo, in cui si esaltavano le doti
del capo, che aveva ottenuto il ricovero per prolungare il permesso, concessogli per una visita
alla madre nonché il conseguimento dello spostamento di un poliziotto, che aveva avuto
l’ardire di essere ospitato nel medesimo reparto).
In ordine al ruolo di “esattore” del Nuzzo il giudice della cautela citava la telefonata con la
quale il De Vitis lo invitava esplicitamente a riscuotere un credito coattivamente, anche autorizzando a prendere a schiaffi la vittima; in seguito, dopo che il Nuzzo aveva ormai adempiuto
al mandato punitivo, lo invitava a soprassedere.
L’organo giudicante riteneva inconferenti le giustificazioni rese dall’indagato, stante la loro
non coincidenza col fatto esposto, col mandante, col debitore e con le modalità della richiesta
(da non poter essere ritenute educate, in quanto accompagnata da vie di fatto).
Risultava altrettanto sintomatica la conversazione, nel corso della quale il De Vitis manifestava al Nuzzo la propria disponibilità di una moto rubata in Veneto, al fine di commettere reati, confidenze che non si esternano a chiunque ed indicative di una comunanza di interessi illeciti e di un’appartenenza al medesimo gruppo.
I dubbi relativi all’inserimento del ricorrente e dello Zamino nell’associazione erano fugati
dall’esame delle lamentele di Ricciardi Gaetano nei confronti di Orlando Massimo in ordine
all’improprio impiego dei due, per fini personali, da parte di Lattarulo Francesco. L’ esplicito riferimento del Ricciardi allo Zamino e al Nuzzo, come appartenenti al De Vitis confermava
l’esistenza di uno stretto legame tra i 3 soggetti e il loro impiego per fini propri
dell’associazione diretta dal De Vitis (progr. 659).
3. La gravità del quadro indiziario in ordine al reato di cui al capo e2) a carico del Nuzzo e
dello Zamino era dedotta dall’esplicita chiamata in reità effettuata dal De Vitis nel corso della
predetta conversazione intercettata, contenente la spiegazione del mandante, delle motivazioni

2. Il Tribunale del riesame dava atto dell’esistenza in Taranto di un’associazione di tipo ma-

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personali e l’impiego di “gente degli altri” (cioè del De Vitis) nonché dalla mancanza di meraviglia dell’interlocutore per la rivelazione.
Non si riteneva possibile contrastare tale conclusione mediante la disquisizione sulla soggettiva percezione da parte di un investigatore, che, nel descrivere gli autori del fatto notati in un
video, li indicava di corporatura minuta, mentre sempre a suo dire, il Nuzzo risultava di conformazione robusta.
4. La difesa di Nuzzo Gianluca proponeva ricorso per Cassazione avverso tale provvedimen-

4.1. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), in riferimento all’art. 273 cod. proc. pen., per erronea
applicazione della legge penale ex art. 416 bis cod. pen. nonché per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Ad avviso del ricorrente il Tribunale non aveva valutato la spiegazione dell’episodio fornita
dal Nuzzo nel corso dell’udienza camerale e, cioè, di un suo intervento fondato esclusivamente
sull’intento di aiutare una persona anziana (tale De Gennaro forse Angelo) e fargli restituire la
somma di €. 6.000,00 inerente ad un assegno da lui firmato a seguito di un raggiro commesso
da Cippone Nicola, che aveva approfittato del suo stato di salute (v. verbale allegato al ricorso). Si trattava di vicenda del tutto estranea al contesto del sodalizio criminoso in questione.
La difesa contestava che da tale unico episodio potesse ricavarsi l’esistenza di un ruolo di esattore del Nuzzo nonché che la rivelazione ricevuta dal De Vitis di essere nella disponibilità di
una moto furtiva, stante l’amicizia che li legava, potesse connotarsi di un significato negativo.
Ad avviso del ricorrente, anche il contenuto del colloquio in cui il Ricciardi indicava il Nuzzo e
lo Zamino come soggetti vicini al De Vitis non consentiva di configurare la gravità indiziaria ai
sensi dell’art. 273 cod. proc. pen., trattandosi di condotta non rilevante penalmente di mera
contiguità e compiacenza.
4.2. Violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e), in relazione all’art. 273 cod. proc.
pen., per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed omessa o carente valutazione degli elementi favorevoli all’indagato espressamente rappresentati.
In proposito, la difesa deduceva che il Tribunale aveva erroneamente ribaltato la realtà processuale. Sul punto segnalava che, in relazione all’episodio dell’esplosione dell’ordigno ai danni
dell’esercizio commerciale “Fullgame.it “, secondo il personale di P.G. giunto sul luogo dei fatti e
postosi alla visione dei sistemi di videosorveglianza ivi presenti, gli autori del fatto erano due
persone situate sul motociclo, travisate da caschi, con corporatura minuta.
Secondo il difensore, il Tribunale avrebbe dovuto visionare direttamente il filmato e osservare direttamente il Nuzzo e trarre da tale comparazione l’assoluta compatibilità tra i tratti somatici dei soggetti videoripresi e l’indagato; anzi, dava atto proprio di non aver esaminato le immagini. L’organo giudicante non avrebbe potuto non tener conto di tale dato, che smentiva in
modo non marginale il contenuto della conversazione intercettata.
La difesa del ricorrente illustrava ulteriormente i motivi di ricorso in una memoria successivamente depositata.

to, chiedendone l’annullamento, prospettando i seguenti motivi di ricorso:

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso proposto va dichiarato inammissibile.
2. Va premesso, in riferimento ai limiti del sindacato di legittimità in materia di misure cautelari personali, che questa Corte è priva di potere di revisione degli elementi materiali e fattuali
delle vicende indagate e di rivalutazione degli apprezzamenti di merito, rientranti nel compito

timità, quindi, è limitato all’esame del contenuto dell’atto impugnato e alla verifica delle ragioni
giuridicamente significative che lo determinavano e dell’assenza d’illogicità evidente, ossia
dell’adeguatezza e della congruenza del tessuto argomentativo riguardante la valutazione degli
elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (tra le altre, Cass., Sez. 4, 29/05/2013 n. 26992, Tiana,
Rv. 255460; Sez. 4, 03/05/2007 n. 22500, Terranova, Rv. 237012; Sez. 2, 22/01/2002 n.
9532, Borragine, Rv. 221001; Sez. Un., 22/03/2000 n. 11, Audino, Rv. 215828), senza che
possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più
adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini (cfr. Cass., Sez. 1, 07/12/1999 n. 6972,
Alberti, Rv. 215331; Sez. 1, 11/03/1998 n. 1496, Marrazzo, Rv. 211027; Sez. Un.,
25/10/1994 n. 19, De Lorenzo, Rv. 199391).
3. In ordine al primo motivo di ricorso, la difesa del Nuzzo si limita ad attribuire un notevole
risalto alle dichiarazioni dello stesso indagato, offrendo una diversa chiave di valutazione degli
elementi indiziari, ma non si confronta con le motivazioni fornite nell’ordinanza impugnata.
In tema di giudizio di Cassazione, sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e
diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (conf. Cass., Sez. 6, 07/10/2015 n. 47204, Musso, Rv. 265482).
Inoltre, la S.C. non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a
quella compiuta nei precedenti gradi di merito (cfr. Cass., Sez. 6, 14/02/2012 n. 25255, Minervini, Rv. 253099).
4. In riferimento al secondo motivo di ricorso, il Tribunale del riesame ha chiarito, con motivazione congrua ed immune dalle censure sollevate dalla difesa, l’affidabilità degli elementi investigativi dai quali traeva le proprie valutazioni, non essendo certamente obbligato a visionare
le videoriprese in virtù di argomentazioni adeguatamente confutate (v., per riferimenti, Cass.,
Sez. 5, 20/05/2014 n. 24699, Rinella, non nnassírnata).
Gli elementi indizianti, sopra sintetizzati nei punti significativi nell’ordinanza impugnata ed
esaminati con un autonomo apprezzamento critico, danno conto della ricostruzione dei fatti esposta in termini coerenti col quadro indiziario e mediante una motivazione logica, priva di deficit argomentativi. Essi risultano idonei a confutare le argomentazioni difensive.

Ut.):/

esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del Tribunale del riesame. Il controllo di legit-

Trasmessa copia ex art. 23
n, i ter L. 8-8-95 n. 332
3orna,r

2 6 MAG. 2011,

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5. Nei motivi di ricorso aggiunti la difesa ha prospettato ulteriori doglianze, sempre indicative
di una non consentita rivalutazione delle acquisizioni probatorie.
6. All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che – non ricorrendo ragioni di esonero – si ritiene equo determinare in C. 1.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Va disposta, infine, la comunicazione alla Cancelleria di provvedere agli adempimenti di cui
all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen., trattandosi di imputato sottoposto alla misura cautelare

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C. 1.000,00 (mille) alla Cassa delle ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2015.

della custodia in carcere.

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