Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22130 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22130 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LUISI ROSALIA nato il 05/03/1958 a PALERMO

avverso la sentenza del 18/02/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;

Data Udienza: 17/01/2018

N. 49
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto dall’imputata in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittole è
manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure
non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione

profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che
ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.

2. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della
Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C
2.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di
duemila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/01/2018

e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio,

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