Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22129 del 11/12/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22129 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da GRIMALDI Giovanni, nato 2-4/04119.4
3
A
avverso l’ordinanza emessa ex art. 310 cod. proc. pen. in data 26/06/2015 dal
Tribunale di Napoli
Visti gli atti, l’ordinanza impugnata, il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere M.Stefania Di Tornassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pasquale
Fimiani, che ha concluso chiedendo la declaratoria d’inammissibilità del ricorso.
Data Udienza: 11/12/2015
Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
9oma, lì
……..22_144L201.8
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RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Napoli respingeva l’appello proposto
ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen. da GRIMALDI Giovanni avverso il provvedimento
con cui il 25 maggio 2015 la Corte di appello di Napoli aveva rigettato la sua richiesta
di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere, applicatagli,
in sostituzione degli arresti domiciliari, contestualmente alla condanna di primo grado,
per il reato di cui all’art. 416-bis cod. proc. pen., in relazione al quale gli era stata
del 24 settembre 2014.
2. Ha proposto ricorso il Grimaldi a mezzo dei difensori avvocati Raffaele Leone e
Riccardo Ferone, che chiedono l’annullamento della ordinanza impugnata denunziando
violazione di legge e vizi di motivazione. Il Tribunale non avrebbe adeguatamente
considerato, in particolare, che l’imputato era stato ammesso agli arresti domiciliari
quasi dall’inizio della vicenda cautelare e nonostante fosse all’epoca imputato anche
del reato di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, da cui era stato prosciolto, e per
avere immotivatamente affermato la sussistenza di pericolo di reiterazione di reati.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Osserva il Collegio che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza
d’interesse.
In data 10 dicembre 2015 la Quinta sezione di questa Corte ha infatti rigettato il
ricorso proposto dal Grimaldi avverso la sentenza della Corte di appello in data 24
settembre 2014, che è perciò oramai divenuta irrevocabile.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la
cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.,
comma 1 ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al direttore
dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp att. cod. proc. pen.
Così deciso il giorno 11 dicembre 2015
Il consigliere est
ore
Il Presidente
inflitta la pena di 16 anni di reclusione, confermata dalla Corte di appello con sentenza