Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22127 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22127 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASNELLI EMANUELA nato il 01/05/1976 a ROMA

avverso la sentenza del 23/05/2016 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 17/01/2018

’t e
Asnelli Emanuela ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Roma indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata
previo riconoscimento del vincolo della continuazione con altri reati già giudicati
la pena irrogata con la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma in
relazione al reato di cui agli artt.110, 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in
Roma il 20 dicembre 2008.
L’esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove i
giudici di merito hanno individuato la pena più grave in mesi nove di reclusione
ed euro 300,00 di multa mentre nessuna delle precedenti sentenze risulta aver
irrogato tale sanzione.
Con memoria depositata il 7 novembre 2017 il difensore ha rimarcato la
fondatezza del ricorso.
Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Nella determinazione della pena base, la Corte territoriale ha fatto
riferimento alla pena base irrogata con sentenza n.7240/09 del Tribunale di
Roma in data 15 aprile 2009, pari a nove mesi di reclusione ed euro 300,00 di
multa, operando la riduzione per il rito dopo aver applicato l’aumento ai sensi
dell’art.81, secondo comma, cod. pen. Si richiama il principio espresso da Sez. 3,
n. 37848 del 19/05/2015, Cutuli, Rv. 26481201.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2,000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018
estensore
Serrao

Mirammo.

Motivi della decisione

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