Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22125 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22125 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PERNICE ANTONINO nato il 01/01/1963 a MARSALA

avverso la sentenza del 18/02/2016 del TRIBUNALE di VELLETRI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;

Data Udienza: 17/01/2018

N. 44
MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso proposto nell’interesse dell’imputato in epigrafe
avverso sentenza recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati
contestatigli è manifestamente infondato e quindi inammissibile.

Sez. Un. 27 settembre 1995, Serafino), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare
natura della medesima e deve ritenersi adempiuto qualora il giudice dia atto,
ancorché succintamente, di aver proceduto alla delibazione degli elementi
positivi richiesti (la sussistenza dell’accordo delle parti, la corretta
qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di eventuali circostanze ed il
giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la concedibilità della
sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia ad essa
subordinata) e di quelli negativi (che non debba essere pronunciata sentenza
di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.).
2.1. La pena – nella specie – è stata applicata nella misura richiesta
(compreso il beneficio della sostituzione della pena ex art. 53 L. 689/81) e la
valutazione in ordine alla congruità della medesima risulta effettuata, con la
declaratoria della correttezza della qualificazione del fatto. Resta, pertanto,
preclusa ogni successiva doglianza al riguardo.
3. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 2.000,00
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al versamento della somma di duemila euro
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2018

2. Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr. ex plurimis

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