Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22123 del 11/11/2015
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22123 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: LA POSTA LUCIA
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FALZONE ANTONIO N. IL 08/04/1987
avverso il decreto n. 64/2014 CORTE APPELLO’d(PALERMO, del
13/10/2014
sentita la r azione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
lette/septfte le conclusioni del PG Dott. e.
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Data Udienza: 11/11/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Con decreto in data 13.10.2014 la Corte di appello di Palermo rigettava il
ricorso proposto da Antonio Falzone avverso il provvedimento del Tribunale di
Agrigento che il 24.1.2014 aveva applicato al predetto la misura di prevenzione
della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno per
la durata di anni due e mesi sei con versamento della cauzione di euro 200.
attualità della pericolosità sociale, tenuto conto della gravità delle condotte e
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dell’epoca dei
dei fatti sui quali è stata elpiPnai tale valutazione con riferimento al
momento della proposta (novembre 2013).
Considerava, altresì, la durata della misura applicata adeguata al grado di
pericolosità manifestata dal Falzone.
2. Avverso il decreto di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il
proposto, a mezzo del difensore di fiducia, denunciando la violazione di legge per
omesso esame di elementi decisivi, in particolare, quanto alla valutazione della
attualità della pericolosità fondata su precedenti penali risalenti e di scarso
allarme sociale. Assume, infatti, che la pericolosità non pub essere tratta
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dall’applicazione di una misura cautelare per
di lesione di scarso rilievo
offensivo e che, comunque, sono sub iudice.
Richiamati gli arresti giurisprudenziali in ordine ai presupposti necessari per
l’applicazione della misura di prevenzione personale, afferma che nella specig vi
sono elementi che escludono l’attuale pericolosità sociale tra i quali lo
svolgimento di una stabile attività lavorativa.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le doglianze proposte dal ricorrente non sono fondate.
La Corte di appello ha fondato la decisione su una compiuta, ancorchè
sintetica, valutazione di tutti i rilievi difensivi alla luce degli elementi di fatto
acquisiti nel procedimento, facendo corretta applicazione dei principi affermati da
questa Corte in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti necessari
per formulare il giudizio di pericolosità sociale attuale sul quale fonda la legittima
applicazione della misura di prevenzione personale.
In specie, ha dato atto che i fatti per i quali il Falzone ha riportato condanna
irrevocabile non sono particolarmente risalenti nel tempo e, soprattutto, sono
gravi. Ha, poi, esaminato correttamente le condotte poste in essere dal
ricorrente tratte dagli atti del procedimento nel quale al proposto è stata
applicata la misura cautelare per il reato di tentato omicidio ( commesso nel 2013.
2
In particolare, riteneva infondati i rilievi difensivi in ordine al giudizio di
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E
Sul punto deve essere ribadito che l’accertamento della pericolosità sociale
prescinde dall’affermazione della penale responsabilità, ragion per cui la
valutazione può fondare anche su circostanze di fatto tratte da una ordinanza di
custodia cautelare, purchè il giudice faccia riferimento ad oggettive condotte ail
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42Egunto attraverso le quali possa ricondurre il proposto alle categorie di soggetti
cui la normativa vigenteittitag – l’applicabilità delle misure di prevenzione
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personali.
Ai fini del giudizio di attualità della pericolosità/ oltre all’epoca dei fatti dai
momento in cui interviene la valutazione del giudice che applica la misura – in tal
senso, quindi, deve essere corretta la motivazione del provvedimento impugnato
che fa riferimento al momento in cui viene avanzata la proposta – può
certamente aversi riguardo anche al grado di pericolosità manifestata dal
proposto, quindi al curriculum delinquenziale, alla intensità e perseveranza nelle
condotte antigiuridiche che, evidentemente, entrano nella valutazione del giudice
relativamente ad una prognosi di allontanamento del soggetto dai
comportamenti pericolosi.
Sotto tale profilo/ nel provvedimento impugnato si dà conto MAN
manifestazione di significativa pericolosità sociale in rapporto a fatti gravi e
reiterati, nonché alla perseverante frequentazione di soggetti pregiudicati ed alla
mancata documentazione della attività lavorativa lecita che il proposto assume di
svolgere.
In rapporto a detta valutazione risulta, altresì, proporzionata la durata della
misura di prevenzione che i giudici di appello hanno confermato.
Si sostanziano in censure di merito, in parte generiche, tutt<è, i restanti rilievi
del ricorrente.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato ed il ricorrente deve essere
condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Così deciso, 1'11 novembre 2015. quali viene inferita, che non può essere particolarmente risalente rispetto al