Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22122 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22122 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SEGURA MEDINA PEDRO MIGUEL nato il 13/09/1982
avverso la sentenza del 10/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;
Data Udienza: 17/01/2018
N. 41
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è
manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure
non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione
e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio,
ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
2. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 2.000,00
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di
duemila euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2018
profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che