Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22121 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22121 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GIOVANNIELLO SERGIO nato il 03/11/1982 a GARBAGNATE MILANESE
avverso la sentenza del 31/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
Data Udienza: 17/01/2018
Giovanniello Sergio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata
confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano in relazione
al reato di cui agli artt.624, 625 n.2 cod. pen. commesso in Garbagnate Milanese
il 23 agosto 2014.
L’esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione laddove i
giudici di merito hanno trascurato di valutare che lo stato di tossicodipendente
fosse stato palesato sin dalla fase delle indagini preliminari ed hanno
erroneamente affermato che l’imputato fosse assente in dibattimento,
trascurando il suo corretto comportamento processuale e l’ammissione
dell’addebito.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E appena il
caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del
04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene
congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n.
9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio
della disposizione di cui all’art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di
esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo,
invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti
ostativi alla concessione delle attenuanti, consistenti nel caso in esame nei
plurimi precedenti penali per reati della stessa specie e nell’avere l’imputato
commesso il fatto mentre era sottoposto a misura cautelare (Sez.2, n.3896 del
20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601). L’assunto secondo il quale lo stato di
tossicodipendenza fosse stato palesato solo con l’impugnazione è frutto di
un’impropria lettura del testo della sentenza, in cui invece si afferma che tale
stato non fosse stato corroborato da alcun elemento istruttorio. L’erronea
indicazione dell’assenza dell’imputato in dibattimento è un palese refuso inidoneo
a scardinare il costrutto logico della motivazione.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018
Motivi della decisione