Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22120 del 04/03/2016


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 22120 Anno 2016
Presidente: VECCHIO MASSIMO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia

nel procedimento nei confronti di
Bahlouli Hafid, nato in Marocco il 22/01/1975,

avverso la sentenza del 11/04/2011 del Tribunale di Perugia, sezione distaccata
di Foligno,

visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Antonella Patrizia Mazzei;
udite le conclusioni del Procuratore generale presso questa Corte di cassazione,
in persona del Sostituto Procuratore generale, Maria Giuseppina Fodaroni, che ha
concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
rilevato che il difensore dell’imputato non è comparso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11 aprile 2011 il Tribunale di Perugia, sezione
distaccata di Foligno, ha condannato Bahlouli Hafid, cittadino del Marocco, alla

Data Udienza: 04/03/2016

pena di un anno di reclusione per il reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter,
d.lgs. n. 286 del 1998.
Al prevenuto era stato contestato di essersi trattenuto, senza giustificato
motivo, nel territorio dello Stato, dove era stato sorpreso il 7 novembre 2009, in
in Nocera Umbra, in violazione dell’ordine di lasciare il territorio nazionale entro il
termine di cinque giorni impartitogli dal Questore dell’Aquila con provvedimento
del 29 maggio 2009, sulla base del decreto di espulsione del Prefetto dell’Aquila

2. Avverso la predetta sentenza, ha interposto ricorso immediato a questa
Corte di cassazione il Procuratore generale presso la Corte di appello di Perugia,
deducendo con unico articolato motivo l’omessa applicazione della legge penale e
di altre norme giuridiche di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge
penale, alla luce del contrasto tra normativa comunitaria, di cui alla direttiva
2008/115/CE, e normativa interna in materia di immigrazione irregolare vigente
all’epoca del fatto e della decisione; ha chiesto, pertanto, l’annullamento della
sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
La fattispecie di cui all’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998, che
puniva con la sanzione detentiva la condotta di ingiustificata inosservanza
dell’ordine di allontanamento del questore, posta in essere prima della scadenza
dei termini per il recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, deve considerarsi non più
applicabile nell’ordinamento interno, a seguito della pronuncia della Corte di
giustizia U.E. 28/04/2011 (nell’ambito del processo El Dridi, C-61/11 PPU), che
ha affermato l’incompatibilità della norma incriminatrice interna con la predetta
disciplina comunitaria, determinando effetti sostanzialmente assimilabili alla
abolitio criminis, con la conseguente necessità di dichiarare, nei giudizi di
cognizione, che il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e fare ricorso
in sede di esecuzione -per via di interpretazione estensiva- alla previsione
dell’art. 673 cod. proc. pen. (c.f.r. Sez. I, 28/04/2011, n. 22105 e 29/04/2011,
n. 20130).
Il sopravvenuto decreto legge 23/06/2011, n. 89, convertito con
modificazioni dalla legge 2/08/2011, n. 129 -recante disposizioni urgenti per il
completamento dell’attuazione della direttiva suindicata sulla libera circolazione
2

in pari data, provvedimenti tutti ritualmente notificati all’interessato.

dei cittadini comunitari e per il recepimento della direttiva sul rimpatrio di
cittadini di paesi terzi irregolari- ha novato la fattispecie, sostanzialmente
confermando l’intervenuta abolitio criminis.
La nuova formulazione dell’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998,
introdotta con l’intervento normativo suindicato, non realizza infatti una
continuità normativa con la precedente disposizione, non soltanto per lo iato
temporale intercorrente con l’effetto della direttiva, ma anche per la diversità

integrare l’illecito, sanzionato con la sola pena pecuniaria. Sul punto basta
ricordare che, oggi, alla intimazione di allontanamento si può pervenire solo
all’esito infruttuoso dei meccanismi agevolatori della partenza volontaria ed allo
spirare del periodo di trattenimento presso un centro a ciò deputato (Centro di
identificazione ed espulsione, abbreviato in CIE). Il d.l. citato ha istituito dunque
una nuova incriminazione, applicabile solo ai fatti verificatisi dopo l’entrata in
vigore della novella, quale non è il fatto oggetto del presente giudizio, risalente
al 7 novembre 2009.

2. L’intervenuta abolitio criminis impone, in conclusione, l’annullamento
senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge
come reato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto
dalla legge come reato.
Così deciso il 4 marzo 2016.

strutturale dei presupposti e la differente tipologia della condotta necessaria ad

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