Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22119 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22119 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUSIMANO ALFREDO nato il 31/01/1969 a PALERMO
avverso la sentenza del 09/05/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
Data Udienza: 17/01/2018
Cusimano Alfredo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Milano in epigrafe, con la quale è stata Confermata la
pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Milano in relazione al reato di cui
agli artt.110, 624, 625 nn.4 e 5 cod. pen. commesso in Cuggiono il 25 novembre
2006.
L’esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito
all’omessa declaratoria di determinate cause di non punibilità ai sensi dell’art.129
cod.proc.pen., con un secondo motivo deduce violazione dell’art.133 cod. pen.
per non essere stati presi in considerazione in concreto i criteri di valutazione
della pena.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico.
I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591
cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta. Confronto qui del tutto mancante.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018
Motivi della decisione