Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22118 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22118 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RECCHIMUZZI VINCENZO nato il 22/04/1976 a IMPERIA
avverso la sentenza del 19/01/2017 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;
Data Udienza: 17/01/2018
N. 37
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è
manifestamente infondato e quindi inammissibile perché la nullità della
sentenza prevista dall’art. 125 cod. proc. pen. ricorre nel solo caso in cui essa
sia del tutto priva di un apparato motivazionale, o nel caso in cui quest’ultimo
02/09/2016- Rv. 267762: Fattispecie di sentenza di primo grado mancante di
una pagina, nella quale la S.C. ha ritenuto che la lacuna non avesse inficiato
l’apparato motivazionale, tanto da consentire la compiuta articolazione della
impugnazione in grado d’appello), e, nella specie la Corte del merito ha fatto
buon uso del principio surriportato.
2. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 2.000,00
a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al versamento della somma di duemila euro
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 17/01/2018
sia meramente apparente. (cfr. Sez. 3, n. 36388 del 07/07/2016 Ud. dep.