Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22116 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22116 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LOMBARDO BARTOLOMEO nato il 17/09/1987 a PALERMO

avverso la sentenza del 31/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA
1. L’imputato LOMBARDO Bartolomeo propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata confermata la sentenza di condanna del predetto per il reato di tentato
furto aggravato in concorso.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, con i quali il ricorrente non ha sviluppato alcuna
effettiva critica al ragionamento svolto dai giudici di merito, del tutto congruo, logico e non

doglianze con cui si contesta il significato da attribuirsi ad alcuni elementi probatori, così
sottoponendo a questo giudice, in maniera inammissibile, atti processuali per verificare
l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di merito ed
ottenerne una diversa valutazione, ciò che costituisce censura non riconducibile alle tipologie di
vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr. Sez. 7 n. 12406 del
19/02/2015, Rv. 262948), rilevandosi altresì che il giudice di legittimità non può conoscere del
contenuto degli atti processuali per verificarne l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorió,
perché ciò, dopo due gradi di merito, è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti,
perché non possono essere oggetto di alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano
direttamente nel ricorso parti di contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto
ponendo direttamente la Corte di cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro
pertinente al fine di ottenerne un apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e
conforme a quello invece prospettato dalla parte ricorrente (cfr. in motivazione Sez. 7, n.
12406 del 2015 citata).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

contraddittorio, ma ha prospettato una lettura alternativa degli elementi fattuali, formulando

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