Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22115 del 06/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22115 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOZUCCA DANIELE N. IL 29/12/1982
avverso la sentenza n. 2555/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
20/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 06/05/2016

Ritenuto che con sentenza del 20 marzo 2015 la Corte di appello di
Ancona ha confermato, quanto alla dichiarazioni della penale responsabilità di
Capozucca Daniele in ordine alla violazione dell’ art. 73, comma 5, del dPR n.
309 del 1990, per avere egli ceduto a tale Melapponi Stefano una dose di
sostanza stupefacente del tipo cocaina da lui detenuta illegalmente, la
sentenza emessa dal Tribunale di Ancona, Sezione distaccata di Osimo, il
precedente 11 giugno 2013;

trattamento sanzionatorio inflitto al Capozucca, riducendolo da mesi otto di
reclusione ed euro 2000,00 di multa a mesi 4 di reclusione ed euro 800,00 di
multa;
che per l’annullamento della predetta sentenza ha interposto ricorso per
cassazione il prevenuto, tramite il proprio difensore di fiducia, affidandolo ad
un unico motivo col quale, in sintesi, lamenta il fatto che, a dispetto di quanto
riportato in sentenza, la Corte di Ancona avrebbe fondato il proprio
convincimento condannatorio esclusivamente su risultanze probatorie
illegittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento in violazione di quanto
previsto dall’art. 512 cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che, osserva la Corte, il ricorrente si duole, in sostanza del fatto che la
Corte abbia utilizzato a fondamento del proprio decidere atti invece
inutilizzabili in quanto assunti in contrasto con la previsione di cui all’art. 512
cod. proc. pen.;
che la censura è inammissibile in quanto meramente ripetitiva di un
motivo di impugnazione al quale la Corte di Ancona già aveva dato puntuale
ed esaustiva risposta, osservando che le fonti di prova a carico del prevenuto
sono costituite, oltre che dalle sue stesse ammissioni, dalle dichiarazioni rese
dal teste verbalizzante il quale ha dichiarato di avere visto la cessione dello
stupefacente dal parte del Capozucca al Melapponi;
che tale emergenza probatoria, afferendo ad un elemento di fatto, non è
più suscettibile di essere rimessa in discussione, sicché il motivo di ricorso
concernente la asserita utilizzazione di atti viziati si è rivelato manifestamente
infondato, posto che gli atti in questione non sono stati valorizzati in sede
decisoria nella sentenza impugnata;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso

che con la predetta sentenza la Corte marchigiana ha, tuttavia, ridotto il

consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

Il Consiglier estensore

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016

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