Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22114 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22114 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PECORA FILIPPO nato il 06/09/1957 a CATANIA

avverso la sentenza del 30/05/2017 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 17/01/2018

Pecora Filippo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Catania in epigrafe, con la quale è stata confermata la
pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Catania in relazione al reato di
cui agli artt. 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. accertato in Catania il 1 ottobre 2010.
L’esponente deduce violazione di legge e vizio di motivazione per non essere
stati esplicitati i motivi per cui non è stata accolta la doglianza difensiva tendente
ad ottenere l’esclusione delle circostanze aggravanti del mezzo fraudolento e
dell’esposizione alla pubblica fede.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico.
I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591
cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta. Confronto qui del tutto mancante, posto che nella sentenza impugnata
si è espressamente indicato il percorso logico-giuridico seguito per affermare la
sussistenza delle circostanze aggravanti speciali contestate.
Alla dichiarazione di inammissibilità del suindicato ricorso segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore de Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018

Motivi della decisione

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