Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22114 del 06/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22114 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAVA ANDREA N. IL 22/08/1987
avverso la sentenza n. 2859/2014 TRIBUNALE di BRINDISI, del
09/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 06/05/2016

Ritenuto che il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 9 marzo 2015, ha
condannato Cava Andrea alla pena di euro 3000,00 di ammenda, avendolo
riconosciuto responsabile del reato di cui all’art. 256 del dlgs n. 152 del 2006
per avere effettuato un trasporto di rifiuti speciali non pericolosi alla guida
dell’autocarro tg BN 764 IS, in assenza della prescritta autorizzazione;
che ha proposto appello avverso la predetta sentenza il Cava, assistito
dal proprio difensore di fiducia, chiedendo che, previa rinnovazione della

530, cpv, cod. proc. pen.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che deve preliminarmente disporsi la conversione della impugnazione
proposta dal ricorrente da appello in ricorso per cassazione, stante la natura
della sentenza gravata, la quale, essendo una sentenza con la quale è stata
pronunziata la condanna alla sola pena dell’ammenda, non è suscettibile di
gravame di fronte alla Corte di appello ma solo di ricorso per cassazione;
che, essendo stato il ricorso in questione sottoscritto da avvocato che al
momento della redazione dell’atto non era abilitato al patrocinio di fronte alle
giurisdizioni superiori, esso va dichiarato inammissibile;
che non ha rilievo il fatto che lo stesso sia stato formulato originariamente
quale atti di appello, posto che, secondo il fermo orientamento di questa
Corte, qui ribadito, la sottoscrizione dei motivi di impugnazione da parte di
difensore non iscritto nell’albo speciale determina, ai sensi dell’art. 613 cod.
proc. pen., l’inammissibilità del ricorso per cassazione anche nel caso in cui
sia stato così convertito l’atto di appello erroneamente proposto dalla parte
(Corte di cassazione, Sezione III penale, 4 dicembre 2013, n. 48492);
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in C 1500,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.

D E i- 5

a.; .: è

,

Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016

istruttoria dibattimentale, egli fosse assolto, quanto meno ai sensi dell’art.

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