Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22112 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22112 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ALCAMO PAOLO nato il 11/03/1948 a ALCAMO
avverso la sentenza del 11/11/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 17/01/2018
OSSERVA
1. L’imputato ALCAMO Paolo propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la quale
è stata confermata la sentenza di condanna del predetto per il reato di furto aggravato ai danni
dell’ENEL.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi assolutamente generici, con i quali il ricorrente non ha sviluppato alcuna effettiva critica
al ragionamento svolto dai giudici di merito, rilevandosi che la funzione tipica
di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), attraverso la presentazione di motivi che
devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni
richiesta. Pertanto, il contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione è indefettibilmente il
confronto puntuale, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso, con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta [cfr.,
in motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584; Sez. U. n.
8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d’appello, ma i
cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione].
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018
dell’impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento che si realizza, a pena