Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22111 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22111 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ASARO MATTEO nato il 09/01/1964 a MAZARA DEL VALLO

avverso la sentenza del 17/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA
1. L’imputato ASARO Matteo propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con la quale
è stata parzialmente riformata la sentenza di condanna del predetto per il reato di furto
aggravato ai danni dell’ENEL, esclusa la continuazione.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, oltre che manifestamente infondati ex art. 591,
comma 1, lett. c), c.p.p., con i quali il ricorrente ha censurato la valutazione delle prove

effettuata sul contatore in uso alla società dell’imputato, da cui era emersa la sua
manomissione materiale e funzionale, essendosi rilevate evidenti tracce di un intervento
abusivo, descritte in sentenza. Il ragionamento probatorio svolto è del tutto congruo, logico e
non contraddittorio e in ordine ad esso la parte ricorrente non ha sviluppato una effettiva
critica (cfr., sul punto, sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/02/2012,
Rv. 253099). Peraltro, il tenore del ricorso sembra evocare il vizio di travisamento della prova,
per il quale, in caso di doppia conforme, questa stessa sezione ha già chiarito i limiti della sua
deducibilità [solo se il giudice d’appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di
gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i
giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite
in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il
riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto
al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti [cfr. Sez. 4 n. 44765 del
22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Rv. 258432; n.
4060 del 12/12/2013 Ud. (dep. 29/01/2014), Rv. 258438].
Macroscopicità ed evidenza che, nel caso all’esame, non ricorrono, ma riguarderebbero
in ogni caso il significato da attribuirsi ad alcuni elementi probatori, essendo comunque
inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per
verificare l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di
merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non
riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr.
Sez. 7 n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948), rilevandosi altresì che il giudice di legittimità
non può conoscere del contenuto degli atti processuali (ampiamente riportati in ricorso) per
verificarne l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio, perché ciò, dopo due gradi di merito,
è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di
alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di
contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di
cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un
apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato
dalla parte ricorrente (cfr. in motivazione Sez. 7, n. 12406 del 2015 citata).

2

operata dalla Corte d’appello, la quale ha puntualmente richiamato gli esiti della verifica

Parimenti dicasi quanto al disconoscimento della speciale tenuità del fatto, in ordine alla
quale la Corte di merito ha fatto rinvio ad elementi certamente rilevanti ai fini di tale
valutazione (entità del danno, utilizzo di un espediente tecnico molto insidioso e difficile da
scoprire), rispetto ai quali manca ancora una volta un effettivo confronto, risolvendosi le
censure in una divergente valutazione di merito, in questa sede non consentita.
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).

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