Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22110 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22110 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AMOROSO MASSIMO nato il 23/02/1976 a CAMPOBASSO

avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO.

Data Udienza: 17/01/2018

Amoroso Massimo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza
della Corte di Appello di Campobasso in epigrafe, che ha confermato la sentenza
di condanna emessa dal Tribunale di Campobasso per il reato di cui all’art.186,
comrrìi 2 lett.c) e 2-sexies, d. Igs. 30 aprile 1992, n.285 commesso in
Campobasso il 2 giugno 2013.
L’esponente deduce vizio di motivazione in relazione ai requisiti di ordine
materiale integranti la condotta di reato, avendo la Corte territoriale
contraddittoriamente ritenuto inattendibili le dichiarazioni del teste Colella
sebbene si trattasse di teste che non avrebbe tratto alcun vantaggio dagli esiti
processuali. Con un secondo motivo si duole del fatto che il giudice abbia
determinato la pena applicando il vincolo della continuazione tra il reato di cui
all’art.186, comma 2 lett.c) e l’ipotesi prevista dall’art.186, comma 2-sexies,
cod. strada, che non costituisce autonoma ipotesi di reato ma circostanza
aggravante.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
La difesa si duole del fatto che la Corte territoriale abbia ritenuto inattendibile
la deposizione di un testimone, ma si tratta di giudizio rimesso all’insindacabile
valutazione del giudice di merito. Deve, peraltro, rilevarsi che, secondo il
consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il vizio logico della
motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della
decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite
nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle
risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità «deve
essere limitato soltanto a riscontrare l’esistenza di un logico apparato
argomentativo, senza spingersi a verificare l’adeguatezza delle argomentazioni,
utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro
rispondenza alle acquisizioni processuali» (in tal senso, ex plurimis, Sez. 5, n.
4295 del 07/10/1997, Di Stefano, Rv. 20904001; Sez. 3, n.4115 del
27/11/1995, dep. 1996, Beyzaku, Rv. 20327201). Tale principio, più volte
ribadito dalle varie sezioni della Corte di Cassazione, è stato altresì avallato dalle
stesse Sezioni Unite, le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di
Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della
decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una
diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali
(Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 20794501). E la Corte
regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell’art.606 lett. e) cod. proc.
pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura
del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione,
essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura
degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione
di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, n.
17905 del 23/03/2006, Baratta, Rv. 23410901). Pertanto, in sede di legittimità,
non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una
diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv.24418101). Delineato nei superiori
termini l’orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente
invoca, in realtà, una considerazione alternativa del compendio probatorio, non
consentita in presenza di una motivazione in cui si è sottolineato che se il teste
Colella non ricordava che l’imputato fosse stato sottoposto, in sua presenza, al
test alcolemico, la circostanza che si fosse repentinamente allontanato rendeva
plausibile che egli non fosse presente quando l’Amoroso si era posto alla guida
dell’autovettura ed, in detto frangente, sorpreso in stato di ebbrezza dagli agenti
della Questura.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, posto che la
decisione impugnata ha accolto analoga doglianza proposta con l’atto di gravame
2

Motivi della decisione

ed ha corretto l’erronea applicazione del vincolo della continuazione operata dal
giudice di primo grado.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018

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