Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22108 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22108 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sui ricorsi proposti da:
DI GIOVANNI ANDREA nato il 04/08/1969 a PALERMO
SARDINA DAVIDE nato il 31/07/1987 a PALERMO

avverso la sentenza del 06/03/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 17/01/2018


Motivi della decisione
Di Giovanni Andrea e Sardina Davide hanno proposto ricorso per cassazione
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe, con la
quale è stata confermata la pronuncia di condanna del Tribunale di Palermo in
relazione al reato di cui agli artt.110, 56, 624, 625 nn.2,5 e 7 cod. pen.
commesso in Palermo il 3 gennaio 2013 con la recidiva reiterata, specifica
i nfraq ui nquen nate.
Di Giovanni Andrea deduce violazione di legge e vizio di motivazione nella
parte in cui, tenendo conto delle argomentazioni difensive, si sarebbe potuta
escludere la recidiva con conseguente giudizio di prevalenza delle circostanze
attenuanti generiche.
Sardina Davide deduce mancanza della motivazione e manifesta illogicità
della motivazione per non avere il giudice di merito concesso le attenuanti
generiche né il beneficio della sospensione condizionale della pena.
I ricorsi sono inammissibili.
I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591
cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta. Confronto qui del tutto mancante, tanto più ove si osservi che le
circostanze attenuanti generiche sono state concesse e che non risulta sollevata
alcuna doglianza in appello in merito all’omessa sospensione condizionale della
pena.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, anche per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte
territoriale ha, infatti, richiamato le modalità della condotta delittuosa ed i
numerosi precedenti penali anche specifici del Di Giovanni quali indici di
maggiore capacità a delinquere, per negare l’esclusione della recidiva. Le
circostanze attenuanti generiche risultano essere state concesse
E’ appena il caso di considerare che, in tema di valutazione dei vari elementi
per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del
04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene
congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n.
9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio
della disposizione di cui all’art. 62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito
di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo,
invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza (Sez.2,
n.3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della Cassa
delle Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018

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