Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22107 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22107 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FAZIO DANIELE nato il 20/01/1982 a PALERMO

avverso la sentenza del 13/01/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 17/01/2018

Fazio Daniele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Palermo in epigrafe, con la quale è stata confermata la
pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Palermo in relazione al reato di
cui agli artt.110, 624, 625 nn.2 e 7 cod. pen. commesso in Villabate il 9 febbraio
2015.
L’esponente deduce insufficienza della motivazione per non essere stati
esplicitati chiaramente i criteri di valutazione che hanno condotto alla decisione.
Il ricorso è inammissibile in quanto generico.
I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591
cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta. Confronto qui del tutto mancante, posto che nella sentenza impugnata
si è fatto riferimento tanto all’arresto in flagranza di reato quanto alla
confessione resa dall’imputato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del suindicato ricorso segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018

Motivi della decisione

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