Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22106 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22106 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RUSITI DZEGSON nato il 12/02/1995 a PALERMO

avverso la sentenza del 03/02/2017 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO LEONARDO TANGA;

Data Udienza: 17/01/2018

N. 25
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso proposto dall’imputato in epigrafe avverso sentenza
recante l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati ascrittigli è
manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure
non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione
e la valutazione del fatto nonché l’apprezzamento del materiale probatorio,

ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche
perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento
fondato su condivisibili massime di esperienza.
2. Mette conto solo ribadire che il beneficio della non menzione della
condanna nel certificato del casellario giudiziale è diverso da quello della
sospensione condizionale della pena (pur concessa nel caso di specie)
perché, mentre quest’ultima ha l’obiettivo di sottrarre alla punizione il
colpevole che presenti possibilità di ravvedimento e di costituire, attraverso
la possibilità di revoca, un’efficace remora ad ulteriori violazioni della legge
penale, il primo persegue lo scopo di favorire il ravvedimento del condannato
mediante l’eliminazione della particolare conseguenza negativa del reato
qual è quella della pubblicità. Ne consegue che, legittimamente, può essere
negata la non menzione e concessa la sospensione condizionale della pena
(v. Sez. 1, n. 45756 del 14 novembre 2007).
2.1. Ciò posto, la censura in questione attinge un ambito della
decisione, quello del trattamento sanzionatorio, rimesso alla esclusiva
valutazione discrezionale del giudice del merito in rapporto ad istituti, quali
quello della sospensione della pena e della non menzione della condanna,
che sono caratterizzati da una massima latitudine di autonomia e facoltatività
(art. 163 c.p.: “il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga
sospesa…”; art. 175 c.p.: “il giudice può ordinare in sentenza che non sia
fatta menzione della condanna…”), avulsi da meccanicistiche predefinizioni
o da automatismi applicativi. Nondimeno i giudici di secondo grado, a fronte
di una esplicita richiesta di verifica sollecitata dall’appellante sull’applicabilità
della non menzione della condanna, hanno assolto, seppur sinteticamente,
all’obbligo di pronunciarsi con motivazione incensurabile in Cassazione non
essendo frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (cfr. Sez. 2,
n.45312 del 03/11/2015; Sez. 4 n.44815 del 23/10/2015).

3. Segue, a norma dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa
delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 2.000,00
a titolo di sanzione pecuniaria.

profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e al versamento della somma di duemila euro
alla Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/01/2018

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