Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22105 del 06/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22105 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ODDO RICCARDO N. IL 14/06/1980
avverso la sentenza n. 5518/2014 GIP TRIBUNALE di SIRACUSA, del
20/05/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 06/05/2016

Ritenuto che il Tribunale di Siracusa, con sentenza del 20 maggio 2015,
ha applicato, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Oddo Riccardo la pena di
anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 2200,00 di multa in relazione alla
imputazione avente ad oggetto la violazione degli artt. 81, cpv, cod. pen. e
73, comma 5, del dPR n. 309 del 1990, per avere in esecuzione di un
medesimo disegno criminoso illecitamente detenuto e ceduto a terzi in più
occasioni sostanze stupefacenti sia di tipo cocaina che di tipo marijuana;

prevenuto, in proprio, deducendo, testualmente ed esclusivamente, la propria
estraneità ai fatti contestati.
Considerato che il ricorso è inammissibile;
che il ricorrente ha, in termini del tutto generici, proclamato la propria
estraneità ai fatti a lui contestati, in tal modo articolando una censura alla
sentenza impugnata che – al di là della sua palese genericità – essendo
evidentemente afferente al merito della questione controversa è del tutto
inammissibile in questa sede di legittimità;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in C 2000,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016
Il Consigliere estensorery

il Pres de te

che avverso detta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il

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