Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22103 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22103 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

vista la richiesta di rimessione proposta da:
ZANETTI ANTONIO N. IL 11/10/1970
avverso l’ordinanza n. 6/2013 TRIBUNALE di PORDENONE, del
26/11/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 26/02/2014

,)

R. G. 50610/2013

Nell’ambito di procedimento penale pendente in fase dibattimentale a suo carico
davanti al Tribunale di Pordenone (RNR 3662/05 – RG Trib. 812/08: udienza 27.11.2013)
l’imputato Antonio Zanetti ha formulato istanza di rimessione ad altra autorità
giudiziaria del processo a suo carico.
L’istante descrive -per vero in termini ellittici e di non agevole comprensionesituazioni di potenziale pregiudizio nei suoi confronti da parte delle autorità giudiziarie
di Pordenone e dell’intero distretto giuliano.
L’istanza è affetta da palese inammissibilità, poiché -da un lato- sul preliminare
piano formale il richiedente non offre prova alcuna della notifica della richiesta di
rimessione alle altre parti interessate, sicché non risultano osservati forme e termini di
legge (art. 46 co. 1 c.p.p.), inosservanza costituente causa di inammissibilità della richiesta
di rimessione (art. 46 co. 4 c.p.p.). La medesima istanza è -d’altro lato- sul piano
sostanziale del tutto priva di specificità, non indicando alcun fatto o situazione realmente
idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto legittimanti
un’eventuale translatio judicii (v. Cass. S.U., 28.1.2003 n. 13687, Berlusconi, rv. 223638), le
situazioni di pregiudizio paventate dallo Zanetti (integrate per lo più da atti giudiziari
riguardanti la sua persona) non potendo in tutta evidenza giustificare una deroga al
principio del giudice naturale precostituito per legge, atteso che non emerge ostacolo
alcuno al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza segue per legge la condanna del
richiedente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende, che stimasi equo quantificare in euro 2.000,00 (duemila).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile la richiesta e condanna il richiedente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Roma, 26 febbraio 2014

Motivazione

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