Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22102 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22102 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEPE DOMENICO nato il 08/03/1968 a BARI
avverso la sentenza del 15/06/2016 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
Data Udienza: 17/01/2018
Pepe Domenico ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del
Tribunale di Bari in epigrafe, con la quale è stata confermata la pronuncia di
condanna emessa dal Giudice di Pace di Bari in relazione al reato di cui
all’art.590, commi 1,2 e 3, cod. pen. commesso in Bari il 5 novembre 2011.
L’esponente deduce violazione dell’art.603 cod.proc.pen. e vizio di
motivazione circa l’affermazione di responsabilità per non avere il giudice di
appello confutato specificamente la diversa valutazione delle risultanze istruttorie
proposta dalla difesa; con un secondo motivo deduce violazione degli
artt.1,12,13 e 14 decreto-legge n.1/2012 e vizio di motivazione con riguardo alla
liquidazione di euro 2.000,00 di spese processuali in favore della parte civile.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto generico.
I motivi del ricorso, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591
cod.proc.pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell’atto di
impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale
(cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che
fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si
contesta. Confronto qui del tutto mancante, posto che nella sentenza impugnata
viene indicata in dettaglio la dinamica del sinistro sulla base della prova
dichiarativa, corroborata dai rilievi planimetrici realizzati dai Carabinieri di Bari.
Il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto privo della specifica
indicazione delle ragioni di illegittimità della liquidazione e della violazione dei
limiti tariffari relativi alle attività difensive. Si richiama, sul punto Sez. 6, n.
42543 del 15/09/2016, C, Rv. 26844301.
Alla dichiarazione di inammissibilità del suindicato ricorso segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso 11 17 gennaio 2018
Motivi della decisione