Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22101 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22101 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIGNATELLI MICHELE N. IL 19/05/1973
avverso la sentenza n. 1664/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 15/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

37078/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di L’AQUILA in data
15.11.2012, che confermava la sua condanna per reato di evasione, ricorre per

mancanza o manifesta illogicità della motivazione.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
generico e diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice
conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive assertive che sfuggono il confronto argomentativo con
quanto spiegato dalla Corte distrettuale e si risolvono nella mera sollecitazione
ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014

cassazione l’imputato Michele Pignatelli personalmente, enunciando motivo di

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