Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22100 del 06/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22100 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FELLAHI MUSTAPHA N. IL 01/12/1976
avverso la sentenza n. 15288/2015 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
19/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 06/05/2016

Ritenuto che con sentenza del 19 ottobre 2015 il Tribunale di Torino ha
applicato ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a Fellahi Mustapha, imputato
del reato di cui all’art. 73 del dPR n. 309 del 1990 per avere, in più occasioni,
venduto a tale Scarcello Vincenzo sostanza stupefacente del tipo hashish, per
un quantitativo non inferiore a gr 400, la pena di mesi 6 di reclusione ed euro
3000,00 di multa, da sommare, ritenuta la continuazione fra i reati, alla pena
già inflitta a carico del prevenuto con altra predicente sentenza del Tribunale

che avverso la sentenza di patteggiamento ha interposto ricorso per
cassazione il Fellahi, deducendo quale unico motivo di impugnazione la
omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della fattispecie di
cui al comma 5 dell’art. 73 del dPR n. 309 del 1990.
Considerato che il ricorso è inammissibile, stante la sua assoluta
genericità;
che, infatti, anche a prescindere dalla circostanza che, trattandosi di
sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Tribunale di Torino
ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica che al fatto contestato era stata
attribuita in prima battuta dallo stesso ricorrente, in accordo col
rappresentante del Pm, va rilevato che il Fellahi, col proprio ricorso si è
limitato a contestare l’operato del Tribunale, senza minimamente segnalare,
ove si eccettui un vago richiamo alla entità delle singole dazìoni di sostanza
stupefacente, l< ragioni per le quali il fatto a lui contestato avrebbe avuto quelle caratteristiche, trascurate dal giudice del merito, idonee a farlo ritenere di lieve entità; che il ricorso deve perciò essere dichiarato, stante l'evidenziata genericità, inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. PER QUESTI MOTIVI Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2000,00 in favore della Cassa delle ammende. DEPOSITATA i 'i deciso in Roma, il 6 maggio 2016 di Torino del 14 aprile 2014;

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