Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 221 del 30/09/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 221 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: CAPRIOGLIO PIERA MARIA SEVERINA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DRAGO PIETRO N. IL 28/06/1937
avverso l’ordinanza n. 25/2012 TRIBUNALE di PAOLA, del
26/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERA MARIA
SEVERINA CAPRIOGLIO;

Data Udienza: 30/09/2013

fr

Ritenuto in fatto e in diritto.

Con ordinanza emessa il giorno 26.10.2012 il Tribunale di Paola , in
composizione monocratica ed in veste di giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza
formulata da DRAGO Pietro di annullamento dell’ordine di esecuzione emesso dalla
locale Procura della Repubblica relativamente ad una condanna a lui inflitta con
sentenza 66/2012, per nullità della notificazione dell’estratto contumaciale. Il giudice a
quo rilevava che l’estratto della sentenza in esecuzione era stato regolarmente

Cosenza via Enrico Salfi n. 44, l’agente del servizio postale gli aveva lasciato avviso del
deposito del plico presso l’ufficio postale, nonché gli aveva mandato l’avviso
dell’intervenuto deposito e la notifica si era completata per il mancato ritiro nei dieci
giorni successivi.

Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, pel
tramite del difensore, per lamentare di non aver mai ricevuto regolare notifica della
sentenza in questione, in quanto non gli venne inviato il secondo avviso di deposito
dell’atto ai sensi dell’art. 8 I. 890/1982, così come si deve interpretare in senso
costituzionalmente orientata la previsione normativa, per cui sarebbe mancata la legale
conoscenza dell’atto.

Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati quanto al supposto vizio
di violazione di legge. Il giudice dell’esecuzione ha dato atto che erano state compiute
correttamente le formalità della notificazione a mezzo posta, atteso che l’imputato
aveva personalmente ritirato l’atto in data 20.11.2011. Il giudice a quo aveva
legittimamente rilevato che nulla esclude che si possa fare ricorso alla notificazione a
mezzo posta per la consegna dell’estratto contumaciale .

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria che pare congruo determinare
in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 c.p.p.

p.q.m.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

2.

notificato all’interessato atteso che non essendo stato rinvenuto nella sua abitazione in

Il»

spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.

Così deciso in Roma, 30 Settembre 2013.

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