Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 221 del 07/12/2016

Penale Sent. Sez. 2 Num. 221 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Roma avverso
l’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma – Sezione per il riesame dei provvedimenti restrittivi
della libertà personale-in data 11/7/2016 nel proc. n. 39359/2014 R.g.n.r. nei confronti di:
1. B.B.
2. A.A.

Visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 7/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De
Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stefano Tocci , che ha concluso
per l’annullamento con rinvio ;
Udito il difensore degli

imputati , Avv. Foti Francesco, che ha chiesto dichiararsi

l’improcedibilità del ricorso

1

Data Udienza: 07/12/2016

RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma — Sezione per il riesame dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale- rigettava gli appelli proposti dal P.m. avverso le ordinanze in
data 17/3/2016 e 6/6/2016 del Gip di Roma.
Precisava il Tribunale che, a seguito del rigetto della richiesta di applicazione della custodia
intramuraria avanzata in data 28/10/2015 nei confronti degli indagati B.B. e
A.A., il P.m. aveva interposto appello che veniva parzialmente accolto sicchè con

misura degli arresti donniciliari in relazione al delitto associativo di cui al capo A) ( esclusa
l’aggravante ex art. 4 L. 146/06), mentre le successive impugnazioni dei provvedimenti di
diniego del Gip originavano dall’acquisizione di nuovi elementi investigativi, in particolare
dalla sopravvenuta denunzia di tre ulteriori truffe ascrivibili agli indagati, il cui apprezzamento
sarebbe risultato precluso dalle già operate valutazioni in punto di gravità indiziaria, attualità
delle esigenze cautelari ed adeguatezza della disposta misura degli arresti domiciliari .
In particolare, con l’ordinanza in data 17/3/2016 il Gip aveva rigettato la richiesta del P.m. di
applicazione della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di B.B. e
A.A. per il delitto di associazione per delinquere finalizzato alla commissione di
truffe, aggravato dalla transnazionalità ( capo A della rubrica) e per il reato fine di cui al capo
B) sulla base di nuove alligazioni; analoga richiesta con aggiornato compendio investigativo
veniva formulata il 3/6/2016 e rigettata dal Gip il 6 giugno seguente.
2.Avverso il provvedimento reiettivo del Tribunale ha proposto ricorso per Cassazione il
Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Roma, deducendo la mancanza e
manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 co 1 lett. e) cod.proc.pen. per avere il
Tribunale del Riesame rigettato gli appelli interposti argomentando di non poter provvedere
nuovamente sullo stesso fatto a fronte del dedotto aggravamento delle esigenze cautelari per
effetto della consumazione di nuovi episodi criminosi, avendo già disposto una misura,
quantunque ancora non concretamente applicata.
Secondo il ricorrente non sussisteva nella specie la rilevata preclusione endoprocedimentale
mentre risultava ampiamente attestata l’inadeguatezza della misura autocustodiale, posto che
le condotte truffaldine sono proseguite fino al 2 maggio 2016, come dimostra la consumazione
di una truffa di ingente rilevanza economica ai danni del cittadino francese Vieux Alex. Il
Tribunale del riesame, pertanto, avrebbe sostanzialmente omesso di pronunziarsi sulle
impugnazioni proposte, donde il denunziato vizio.

2

ordinanza in data 20/4/2016 il Tribunale del Riesame disponeva nei confronti dei predetti la

CONSIDERATO IN DIRITTO

3.11 gravame è fondato e merita accoglimento.
E’ costante insegnamento della giurisprudenza della Corte Suprema che la preclusione
processuale conseguente alle pronunzie emesse, all’esito del procedimento incidentale di
impugnazione, dal Tribunale in sede di riesame o di appello, avverso le ordinanze in tema di
misure cautelari, ha una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa

deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti
di impugnazione avverso ordinanze in materia di misure cautelari personali. (Sez. 1, n. 47482
del 06/10/2015 , Orabona, Rv. 265858).
Trattasi, infatti, di preclusione preordinata ad evitare ulteriori interventi giudiziari in assenza di
una modifica della situazione di riferimento, con la conseguenza che essa può essere superata
laddove intervengano elementi nuovi che alterino il quadro precedentemente definito (Sez. 2,
n. 49188 del 09/09/2015 , Masone, Rv. 265555) e nient’affatto assimilabile all’istituto ex art.
649 cod. proc. pen. giacchè l’apprezzamento delle esigenze cautelari dipende da circostanze
necessariamente mutevoli nel tempo (Sez. 6, n. 41119 del 18/09/2013 , Mennetta, Rv.
256920).
3.1 Né è pertinente il richiamo operato dalla difesa in sede di discussione all’indirizzo secondo
cui in tema di misure cautelari, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una
impugnazione incidentale “de libertate”, intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e
per lo stesso fatto, elementi probatori “nuovi”, può scegliere se riversarli nel procedimento
impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta
effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l’altra iniziativa cautelare ( Sez. U, n. 7931 del
16/12/2010, Rv. 249001;Sez. 6, n. 18811 del 19/02/2013, Mastromarino, Rv. 256436).
Nella specie, invero, si verte in ipotesi del tutto difforme, avendo il P.m. reiterato la richiesta
di applicazione della custodia in carcere nei confronti degli indagati per la fattispecie
associativa, adducendo in progressione elementi nuovi ( o tali stimati) e gravando d’appello i
dinieghi opposti in una sequenza temporale che non vede un riversamento indiscriminato di
materiali investigativi dinanzi all’uno o all’altro dei giudici investiti della cognizione della
domanda cautelare.
4.11 Tribunale del riesame ha rigettato gli appelli interposti dal P.m. argomentando che l’ufficio
ricorrente aveva riproposto al Gip la stessa domanda cautelare già originariamente avanzata il
28/10/2015, chiedendo l’applicazione della custodia in carcere nei confronti del B.B. e del
A.A. in relazione all’identica contestazione per il delitto associativo sub A), domanda sulla
quale il Tribunale si era già pronunziato accogliendola ed applicando con ordinanza 20/4/2016
3

9h4_

giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni

la misura degli arresti domiciliari, escludendo- pertanto- di poter “provvedere nuovamente
sullo stesso fatto a fronte del dedotto aggravamento delle esigenze cautelari in conseguenza
della consumazione di nuovi episodi criminosi”. Ha, dunque, invocato la preclusione
processuale discendente dalla precedente pronunzia, di fatto declinando la valutazione dei
gravami proposti dal P.m.
Siffatta conclusione s’appalesa giuridicamente erronea ove si consideri che alla stregua
dell’insegnamento della giurisprudenza di legittimità la reiterazione di una richiesta di

rigettata, non incontra la preclusione del cosiddetto giudicato cautelare (Sez. 6, n. 23025 del
20/03/2014, P.M. in proc. Cadei e altri, Rv. 262042; Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009 , Rv.
245092) e che simile riproposizione non è, altresì, impedita dalla pendenza dell’appello dello
stesso P.M. nei confronti dell’ordinanza di rigetto. (Sez. 3, n. 36360 del 09/07/2009 ,
Castiglione e altri, Rv. 244900).
A detti principi consegue specularmente che la preclusione derivante da una precedente
pronuncia del tribunale del riesame può essere superata quando si prospettino nuovi elementi
di valutazione e di inquadramento dei fatti, per effetto di sopravvenuti sviluppi delle indagini,
anche con .riguardo a circostanze maturate prima della deliberazione del giudice del gravame
(Sez. 6, n. 4112 del 30/11/2006 , Di Silvestro, Rv. 235610) mentre la contestazione di un
nuovo addebito può autorizzare l’applicazione dell’art. 299, comma 4, cod. proc. pen., con
riferimento all’aggravarsi delle esigenze cautelari che giustificano la sostituzione della misura
cautelare applicata con altra più grave, trattandosi di fatti che possono essere sintomatici di un
più elevato grado di pericolosità (Sez. 4, n. 3072 del 29/10/1998 , Behari F, Rv. 213530).
Né osta

alla pronunzia nel merito

in ordine agli appelli proposti la circostanza che il

provvedimento applicativo degli arresti domiciliari sia rimasto ineseguito in quanto non
definitivo giacchè un’eventuale seconda ordinanza che recepisse la domanda del P.m. sarebbe
destinata a sostituire integralmente quella adottata in data 20/4/2016, dovendo darsi conto
dell’idoneità intrinseca degli elementi di novità ad incidere sul piano della gravità indiziaria e
della loro ricaduta sui pericula libertatis.
5. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono l’impugnata ordinanza deve essere
annullata con rinvio al Tribunale di Roma per nuovo esame del gravame alla luce dei principi
richiamati.

P.Q.M.

applicazione di misura cautelare, che contenga allegazioni e deduzioni diverse dalla precedente

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame, con integrale trasmissione degli atti,
al Tribunale di Roma, Sezione per il riesame delle misure coercitive.
Così deciso il 7/12/2016.

Il Consigliere estensore

Anna Mariat1Je Santis

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA