Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22099 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22099 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOCCASILE ROBERTO N. IL 16/06/1986
avverso la sentenza n. 982/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
01/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

36869/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bari in data 1.3.2013,
che confermava la sua condanna per il reato di resistenza, ricorre per cassazione

erronea applicazione dell’art. 337 c.p. e insussistenza della motivazione.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è al
tempo stesso manifestamente infondato, generico e diverso da quelli consentiti,
prospettando – a fronte di un duplice conforme specifico apprezzamento in fatto
dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune
dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi
dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. (vi è specifica motivazione a p. 2 della sentenza, con
il cui contenuto il ricorrente non si confronta) – deduzioni difensive che si
risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa
in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014

l’imputato ROBERTO BOCCASILE a mezzo del difensore, enunciando motivo di

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