Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22099 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22099 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BEVILACQUA ANGELICA nato il 13/05/1976 a COSENZA

avverso la sentenza del 23/02/2017 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA
1. L’imputata BEVILACQUA Angelica propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con
la quale è stata confermata la sua condanna per il reato di furto aggravato.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per
motivi non consentiti nel giudizio di legittimità, oltre che manifestamente infondati ex art. 591,
comma 1, lett. c), c.p.p., con i quali la ricorrente ha censurato la valutazione delle prove
operata dalla Corte d’appello, la quale ha puntualmente richiamato le testimonianze acquisite e

non contraddittorio, in ordine al quale parte ricorrente non ha sviluppato alcuna effettiva critica
e che è come tale incensurabile in questa sede (cfr., sul punto, sez. 6 n. 47204 del
07/10/2015, Rv. 265482; n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). Peraltro, il tenore del ricorso
sembra evocare il vizio di travisamento della prova, per il quale, in caso di doppia conforme,
questa stessa sezione ha già chiarito i limiti della sua deducibilità [solo se il giudice d’appello,
per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato
dati probatori non esaminati dal primo giudice o quando entrambi i giudici del merito siano
incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale
macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non
corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al
compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti [cfr. Sez. 4 n. 44765 del
22/10/2013, Rv. 256837; n. 5615 del 13/11/2013 Ud. (dep. 04/02/2014), Rv. 258432; n.
4060 del 12/12/2013 Ud. (dep. 29/01/2014), Rv. 258438].
Macroscopicità ed evidenza che, nel caso all’esame, non ricorrono, ma riguarderebbero
in ogni caso il significato da attribuirsi ad alcuni elementi probatori, essendo comunque
inammissibile il motivo di ricorso che sottopone al giudice di legittimità atti processuali per
verificare l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio ad essi relativo compiuto dal giudice di
merito ed ottenerne una diversa valutazione, perché lo stesso costituisce censura non
riconducibile alle tipologie di vizi della motivazione tassativamente indicate dalla legge (cfr.
Sez. 7 n. 12406 del 19/02/2015, Rv. 262948), rilevandosi altresì che il giudice di legittimità
non può conoscere del contenuto degli atti processuali (ampiamente riportati in ricorso) per
verificarne l’adeguatezza dell’apprezzamento probatorio, perché ciò, dopo due gradi di merito,
è estraneo alla sua cognizione: sono pertanto irrilevanti, perché non possono essere oggetto di
alcuna valutazione, tutte le deduzioni che introducano direttamente nel ricorso parti di
contenuto probatorio, tanto più se articolate, in concreto ponendo direttamente la Corte di
cassazione in contatto con i temi probatori e il materiale loro pertinente al fine di ottenerne un
apprezzamento diverso da quello dei giudici del merito e conforme a quello invece prospettato
dalla parte ricorrente (cfr. in motivazione Sez. 7, n. 12406 del 2015 citata).
Infine, quanto alla richiesta ex art. 131 bis cod. pen., la stessa non è consentita in
questa sede, siccome non devoluta al giudice d’appello neppure alla udienza del 23 febbraio

2

il rinvenimento della refurtiva e svolto un ragionamento probatorio del tutto congruo, logico e

2017, rilevandosi, comunque, che il titolo di reato (furto aggravato ai sensi dell’art. 625 cod.
pen.) non consente l’applicazione dell’istituto invocato (cfr. art. 131 bis co. 1 e 4 cod. pen.).
3. Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della cassa delle
ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018
Il Consigliere estensore
dott.ssa Gabriella Cappello

e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.

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