Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22098 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22098 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PATERA ELISABETTA N. IL 18/01/1971
avverso la sentenza n. 1005/2013 TRIBUNALE di BRINDISI, del
27/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

36868/13 RG

1

ORD INANZA

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata
dal Tribunale di Brindisi in data 27.6.2013 per reato ex art.
383.3 c.p., ricorre personalmente l’imputata ELISABETTA PATERA,
deducendo vizi di motivazione per la mancata applicazione
2.

Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il

motivo è al tempo stesso generico e diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle
parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la
sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione
della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il
richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui
all’art. 27 Cost.

(Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né

il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle
prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra
quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod.
proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).

Nulla poi il

ricorso deduce su quale elemento determinante ai sensi dell’art.
129 c.p.p. sarebbe stato ignorato dalla motivazione. Consegue la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla
Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.14

dell’art. 129 c.p.p..

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