Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22098 del 17/01/2018
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22098 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MOUILHI AZIZ nato il 20/06/1987 a DONAR OULED ZGHIDA( MAROCCO)
avverso la sentenza del 24/05/2017 del TRIBUNALE di MILANO
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;
Data Udienza: 17/01/2018
OSSERVA
1. L’imputato MOUIHLI Aziz propone ricorso contro la sentenza in epigrafe, con
la quale al predetto è stata applicata la pena di mesi quattro di reclusione ed euro
200,00 di multa, per il delitto di furto aggravato.
proposto per motivi manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p.
Come questa Corte ha ripetutamente affermato (cfr.
ex plurimis Cass. S.U. n.
10372 del 27 settembre 1995, Serafino, Rv. 202270), l’obbligo della motivazione della
sentenza di applicazione concordata della pena va conformato alla particolare natura
della medesima. Esso è adempiuto qualora il giudice dia atto, ancorché succintamente,
di aver proceduto alla delibazione degli elementi positivi richiesti (la sussistenza
dell’accordo delle parti, la corretta qualificazione giuridica del fatto, l’applicazione di
eventuali circostanze ed il giudizio di bilanciamento, la congruità della pena, la
concedibilità della sospensione condizionale della pena ove la efficacia della richiesta sia
ad essa subordinata) e di quelli negativi (che non debba cioè essere pronunciata
sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129 c.p.p.), indirizzo anche
successivamente ribadito (Sez. 1 n. 752 del 27/01/1999, Rv. 212742; Sez. 4 n. 33214
del 02/07/2013, Rv. 256071).
3. Nel caso di specie, il giudice ha richiamato in sentenza gli atti d’indagine
compiuti (ed, espressamente, il verbale di arresto in flagranza e relativa annotazione di
P.G., nonché l’interrogatorio reso in sede di convalida).
4.
Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2000,00 in favore della
cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost. 186/2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p., perché