Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22097 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22097 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BATTOCCHIO ETTORE N. IL 18/09/1959
avverso la sentenza n. 3974/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

36852/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di MILANO che in data 618.12.2012 confermava la sua condanna per reato di evasione, ricorre per

motivo di violazione dell’art. 192 c.p.p..

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. (in
particolare p. 2 della motivazione della sentenza d’appello) – deduzioni difensive
che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto
preclusa in questa sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014

cassazione l’imputato ETTORE BATTOCCHIO a mezzo del difensore, enunciando

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