Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22096 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22096 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AIELLO VITO N. IL 06/11/1967
avverso la sentenza n. 3085/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
14/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/02/2014
36835/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
l. Vito
éka imputato dei reati di cui agli artt.
337 c.p. e 4.2 e .3 legge 110/75.
Il Tribunale di Milano lo ha assolto dal primo e,
ritenuta l’ipotesi di lieve entità, lo ha condannato alla pena di
2. A mezzo del difensore avv. C. V. G. Martinelli,
l’imputato ha proposto ‘appello’ con tre motivi: proscioglimento
perché il fatto non sussiste, erronea disposizione della confisca
del coltello, mancata concessione del beneficio della non
menzione.
Inammissibile l’appello, ai sensi del terzo comma
dell’art. 593 c.p.p., la Corte d’appello ha trasmesso l’atto di
impugnazione a questa Corte di legittimità.
3. Assorbente ragione di inammissibilità dell’atto di
impugnazione è l’intervenuta rinuncia (21.2.14) al ricorso.
Conseguente è la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 – equa al caso
in relazione alla prossimità della rinuncia alla trattazione
camerale – in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014
euro 100 di ammenda per il secondo.