Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22096 del 17/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 7 Num. 22096 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LADISA GIUSEPPE nato il 12/11/1976 a BARI

avverso la sentenza del 13/10/2015 del TRIBUNALE di BARI
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA

1. L’imputato LADISA Giuseppe propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale al predetto è stata applicata la pena di uro 1.600,00 di ammenda per
un’ipotesi di cui all’art. 116 co. 15 C.d.S.
2. La contravvenzione di cui all’art.116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

2016, n.8, in vigore dal 6 febbraio 2016.
La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio, in relazione alla
contravvenzione anzidetta, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.
3. Deve, poi, rilevarsi che l’art. 8 del citato decreto legislativo ha introdotto una
deroga al principio di irretroattività di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1,
ha previsto cioè che le disposizioni come quella sopra citata (che hanno sostituito
sanzioni penali con sanzioni amministrative) si applichino anche alle violazioni
commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo purché, a
tale data, il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o decreto penale
irrevocabili.
4. In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere
il fatto previsto dalla legge come reato, ma solo come illecito amministrativo, il giudice
non ha l’obbligo di trasmettere gli atti all’autorità amministrativa competente a
sanzionare l’illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda
norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n.
689 (Sez. U., n. 25457 del 29/03/2012, Campagne Rudie, Rv. 252694), ma nel caso in
esame l’art.9 d. Igs. n.8/2016 prevede espressamente tale obbligo.
5. La presente sentenza va, pertanto, trasmessa in copia al Prefetto di Bari,
unitamente alla comunicazione di notizia di reato, per quanto di competenza.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è più previsto dalla legge
come reato. Dispone la trasmissione di copia della sentenza e della comunicazione della
notizia di reato al Prefetto di Bari per quanto di competenza.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

è stata trasformata in illecito amministrativo dall’art.1, comma 1, d. Igs. 15 gennaio

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA