Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22095 del 26/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 22095 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FEDRIGHI CHRISTIAN N. IL 24/04/1972
avverso la sentenza n. 5056/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 26/02/2014
36807/13 RG 1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza con cui in data 8.5.13 il TRIBUNALE DI
MILANO ha definito ai sensi dell’art. 444 c.p.p. il processo che lo vedeva
personalmente l’imputato CHRISTIAN FEDRIGHI, enunciando motivo di
violazione di legge per la mancata applicazione delle attenuanti generiche che
riferisce aver fatto parte dell’accordo.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo é
manifestamente infondato.
Non solo la richiesta in atti vede interlineata la parte prestampata che
fa riferimento all’applicazione delle attenuanti generiche, ma lo stesso ricorrente
non contesta che la pena finale in concreto applicata sia proprio quella
corrispondente a tale intervenuto e documentato accordo.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1500 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014
imputato dei reati di resistenza e lesioni personali aggravate, ricorre