Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22094 del 06/05/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22094 Anno 2016
Presidente: AMORESANO SILVIO
Relatore: GENTILI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAINOVIC ANNA N. IL 31/05/1979
avverso la sentenza n. 2885/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del
24/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA GENTILI;

Data Udienza: 06/05/2016

Ritenuto che con sentenza del 24 febbraio 2015 la Corte di appello di
Milano ha parzialmente riformato la precedente sentenza con la quale il
Tribunale di Milano aveva dichiarato la penale responsabilità di Sainovic Anna
in ordine ai reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera b), del dPR n. 380 del
2001, per avere realizzato dei lavori edili, consistenti nell’ampliamento,
attraverso l’utilizzazione di mattoni e calcestruzzo, della preesistente
volumetria e superficie di una casa prefabbricata in legno, e 349 cod. pen.,

che, in particolare, la Corte di appello aveva dichiarato l’avvenuta
estinzione del reato edilizio per intervenuta prescrizione, provvedendo,
pertanto, a ridurre la pena inflitta alla prevenuta;
che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la
Sainovic, deducendo sia la violazione di legge che il vizio di motivazione per
non avere la Corte territoriale tenuto conto, quale elemento scriminante della
condotta posta in essere dalla imputata, del fatto che la stessa avesse agito in
stato di necessità, dovendo procurare un alloggio ai propri figli minori.
Considerato che il ricorso è inammissibile in quanto lo stesso contiene la
mera riproposizione degli argomenti già svolti dalla ricorrente in sede di
appello, e motivatamente disattesi dalla Corte territoriale, in ordine alla
sussistenza della causa di giustificazione di cui all’art. 54 cod. pen.;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, deve ritenersi
inammissibile, stante la sostanziale genericità dei motivi in tal modo dedotti, il
ricorso per cassazione che, lungi dall’evidenziare le specifiche ragioni di
doglianza mosse dal ricorrente nei confronti della sentenza impugnata, si sia
risolto nella mera riformulazione, in assenza di effettivi rilievi critici nei
confronti della sentenza impugnata, delle argomentazioni che già avevano
formato oggetto del ricorso in appello e che erano state, come tali, già
confutate dal giudice del gravame;
che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto
della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché
rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la
parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità del ricorso
consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente
fissata in C 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
PER QUESTI MOTIVI

per avere violato i sigilli apposti dall’autorità all’immobile di cui sopra;

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500,00 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 6 maggio 2016
il Presid nte

Il Consigliere estensore

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