Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22093 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22093 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: SERRAO EUGENIA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CURCI GERARDO nato il 01/05/1973 a CERIGNOLA

avverso la sentenza del 26/02/2016 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;

Data Udienza: 17/01/2018

Curci Gerardo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della
Corte di Appello di Ancona indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata
la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Ancona – Sezione Distaccata di
Senigallia in relazione al reato di cui agli artt.624, 625 n.2 e 99, primo e secondo
comma nn.1 e 2 cod. pen. (capo A), ed in relazione al reato di cui agli artt.56,
624 e 625 n.2, 99, primo e secondo comma, nn.1 e 2 cod. pen. (capo B),
commessi in Senigallia il 10 maggio 2008 con recidiva specifica,
infraquinquennale e plurima.
L’esponente deduce vizio di motivazione laddove i giudici di merito hanno
trascurato di valutare lo stato di tossicodipendente ed il percorso riabilitativo
intrapreso dall’imputato nel giudizio sull’istanza di concessione delle circostanze
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile.
Si osserva che la decisione impugnata risulta sorretta da conferente
apparato argomentativo, che rispetta appieno la previsione normativa, per
quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. E’ appena il
caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la
concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di
comparazione e per quanto riguarda la determinazione della pena ed i limiti del
sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte
non solo ammette la cosiddetta motivazione implicita (Sez. 6, n. 36382 del
04/07/2003, Dell’Anna, Rv. 22714201) o con formule sintetiche (tipo «si ritiene
congrua», Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Viale, Rv. 25620101; Sez. 6, n.
9120 del 02/07/1998, Urrata, Rv. 21158301), ma afferma anche che la ratio
della disposizione di cui all’art.62 bis cod. pen. non impone al giudice di merito di
esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo,
invece, sufficiente l’indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti
ostativi alla concessione delle attenuanti, consistenti nel caso in esame nei
plurimi precedenti penali per reati della stessa specie, anche in data successiva
al fatto qui in esame, nella generale condotta di vita dell’imputato (Sez.2, n.3896
del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 26582601).
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00
in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 17 gennaio 2018

‘ MoStivi della decisione

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