Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22091 del 26/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22091 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE MONTE CLAUDIO EMANUELE ANTONIO N. IL 12/11/1959
avverso la sentenza n. 6936/2012 GIP TRIBUNALE di VICENZA, del
30/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 26/02/2014

36584/13 RG 1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza con cui in data 30.11.12-6.2.13 il GIP
TRIBUNALE DI VICENZA applicava su richiesta delle parti e con articolato

pubblica amministrazione (contestualmente provvedendo a dichiarare la
prescrizione di alcune ipotesi ed assolvendo da altre), ricorre a mezzo del
difensore l’imputato CLAUDIO EMANUELE ANTONIO DE MONTE, enunciando
motivi di: errata qualificazione giuridica di alcuni fatti reato, loro insussistenza ed
errata applicazione della legge penale; vizi della motivazione in ordine al reato
associativo ed a taluni dei reati di concussione.
Il 7 febbraio è pervenuta memoria con motivi nuovi.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile.
In sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova
e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare
sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto (anche
deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza della sua
qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della
pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del
13.7-17.10.2006). Né il giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di
assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove
desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente
indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen.

(Sez.6, sent. 15700 del

25.3-14.4.2009).
In concreto, invece, il ricorso svolge articolate deduzioni in fatto quale
presupposto della sussistenza dei vizi di motivazione, della ricostruzione dei fatti
e, quindi, della loro qualificazione giuridica, tutte precluse nella specifica
procedura ex art. 444 c.p.p..
Nulla poi il ricorso deduce su quale elemento, immediatamente
percepibile dalle imputazioni e determinante ad imporre senza alcun ‘passaggio’

provvedimento la concordata pena di giustizia per una serie di reati contro la

36584/13 RG

2

attraverso presunti vizi della motivazione sensi dell’art. 129 c.p.p., sarebbe stato
ignorato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

ammende.
Così deciso in Roma, il 26.2.2014

delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle

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