Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 22091 del 17/01/2018


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 22091 Anno 2018
Presidente: IZZO FAUSTO
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CUCCAROLLO DIEGO nato il 05/08/1963 a VICENZA

avverso la sentenza del 23/05/2016 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO;

Data Udienza: 17/01/2018

OSSERVA
1. L’imputato CUCCAROLLO Diego propone ricorso contro la sentenza in epigrafe,
con la quale è stata rideterminata la pena inflitta al medesimo per il reato di cui all’art.
186 co. 2 C.d.S. Con memoria depositata il 02 gennaio 2018, la difesa ha sviluppato le
proprie argomentazioni.
2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell’art. 606, comma 3, c.p.p. per manifesta

ordine ai motivi che sostengono la decisione, la quale è coerente con i principi più volte
formulati da questa Corte.
Questa Corte ha già più volte affermato la non necessità della nomina di
difensore d’ufficio prima dello svolgimento dell’alcoltest, correttamente eseguito previo
avviso all’interessato della facoltà di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., [cfr. sez.
4 n. 27736 dell’08/05/2007, Rv. 236933; n. 7967 del 06/12/2013 Ud. (dep.
19/02/2014), Rv. 258614; sez. 1 n. 22563 del 19/01/2015, Rv. 263775].
Quanto al funzionamento dell’apparecchiatura utilizzata per la misurazione del
tasso alcolemico, rispetto alla circostanza specificamente dedotta (dicitura “volume
insufficiente” delle prime due prove espletate), va ribadito che il reato per cui si
procede è configurabile anche quando lo scontrino dell’alcoltest, oltre a riportare
l’indicazione del tasso alcolemico in misura superiore alle previste soglie di punibilità,
contenga la dicitura “volume insufficiente”, qualora l’apparecchio non segnali
espressamente l’avvenuto errore, principio evincibile dall’esame della disciplina relativa
al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue,
inserita nell’allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, laddove è precisato che, qualora
l’apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi
correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un “messaggio di servizio”
teso ad evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria (cfr.
sez. 4 n. 6636 del 19/01/2017, Rv. 269061; n. 22604 del 04/04/2017, Rv. 269978).
3.

Segue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al

pagamento delle spese del procedimento e a quello della somma di euro 2000,00 in
favore della cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. Cost.
186/2000).

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di duemila euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il giorno 17 gennaio 2018

infondatezza dei motivi formulati, non avendo la parte operato una effettiva critica in

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